L’Autorità per l’energia ha pubblicato un’importante delibera che, in attuazione delle Direttiva europea 2009/72/CE e 2009/73/CE, riduce a tre settimane le tempistiche per cambiare il fornitore di energia.
Il provvedimento si applica obbligatoriamente, a partire dal 1° gennaio 2017, ai seguenti contratti:
Per effetto di tale delibera - e congiuntamente a quelle inerenti le procedure di attivazione di un contratto (cd switching) definite dalla disciplina di cui alle deliberazioni 258/2015/R/com e 487/2015/R/eel - a seguito della firma di un nuovo contratto di fornitura nei primi giorni del mese N si potrà passare con il nuovo fornitore a partire dal 1° giorno del mese N+1.
Nel dettaglio, il provvedimento prevede che il cliente finale possa esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore, in qualsiasi momento, rilasciando al nuovo fornitore apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto col venditore uscente. Ciò sta a significare che il recesso è gestito obbligatoriamente dal fornitore entrante nell’ambito della modulistica connessa con la stipula del nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica e gas.
Pertanto, affinché si possa perfezionare il recesso da un contratto, il venditore uscente dovrà ricevere la relativa comunicazione, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
Il modulo per il recesso dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
Importante, se si vuole che venga rispettata la tempistica del recesso, compilare “la data di cambio venditore” in quanto lasciarla in bianco comporterebbe la possibilità del non rispetto dei tempi di recesso e switching.
Con la nuova delibera, che abroga la precedente delibera n. 144/07, l’Autorità ha puntualizzato, su nostra esplicita richiesta, che il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura e che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.
Si ricorda infine che nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. In questo caso, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale. Anche il venditore, operante nel libero mercato e qualora previsto nel contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi. Il diritto di recesso deve essere manifestato dal venditore in forma scritta.
In allegato la deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas n. 302/2016.
Fonte: Confartigianato Imprese