L’invio della comunicazione:
Sono esonerati dall’obbligo comunicativo:
Inoltre, non devono essere trasmessi i trimestri nei quali il contribuente non ha effettuato
nessuna operazione.
Inoltre non entrano nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, come illustrato dalla circolare 1/E/2018, i dati delle fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell’anno successivo nell’apposito sezionale del registro Iva acquisti in quanto tali operazioni non concorrono alle liquidazioni
Il modello da utilizzare per l’invio è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate composto dal frontespizio e dal quadro VP nel quale vanno riportati i dati della liquidazione periodica. Nella comunicazione del 4° trimestre deve essere indicato al rigo VP13 l’acconto Iva dovuto per l’anno 2017 anche se non pagato.