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Entro il 28 febbraio l’invio della comunicazione liquidazioni periodica del 4° trimestre.

Entro il prossimo 28 febbraio i soggetti passivi Iva devono inviare i dati delle liquidazioni periodiche Iva dell’ultimo trimestre del 2017.

L’invio della comunicazione:

  • va effettuato anche nel caso di liquidazione con un risultato a credito;
  • è trimestrale, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni periodiche, e scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, ad eccezione della comunicazione del secondo trimestre che va presentata entro il 16 settembre.

Sono esonerati dall’obbligo comunicativo:

  • minimi;
  • forfettari;
  • associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario ex 398/1991;
  • soggetti che svolgono attività di intrattenimento;
  • soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.

Inoltre, non devono essere trasmessi i trimestri nei quali il contribuente non ha effettuato

nessuna operazione.

Inoltre non entrano nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, come illustrato dalla circolare 1/E/2018, i dati delle fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell’anno successivo nell’apposito sezionale del registro Iva acquisti in quanto tali operazioni non concorrono alle liquidazioni

Il modello da utilizzare per l’invio è quello approvato dall’Agenzia delle Entrate composto dal frontespizio e dal quadro VP nel quale vanno riportati i dati della liquidazione periodica. Nella comunicazione del 4° trimestre deve essere indicato al rigo VP13 l’acconto Iva dovuto per l’anno 2017 anche se non pagato.

  • Data inserimento: 26.02.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3754