Approvato in prima lettura alla Camera, il disegno di legge riguardante le bollette di conguaglio di energia elettrica, gas e servizio idrico. Il disegno di legge reca disposizioni a tutela dei consumatori, ed in particolare introduce un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. Vengono inoltre previste altre norme riguardanti: il diritto dell’utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell’operatore e quindi della richiesta di conguaglio; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio; alla promozione di misure atte a incentivare l’autolettura; inoltre la possibilità dei clienti finali di accedere ai dati riguardati i propri consumi.
Con particolare riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si evidenzia che essa è riferita alle fatture emesse nei confronti dell'utente domestico e delle microimprese.
L'Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà definire misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle misure finalizzate a incentivare l'autolettura, senza oneri a carico dell'utente.
Con riguardo all'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:
Il disegno di legge passa ora in seconda lettura al Senato, dove però si hanno forti dubbi che possa essere approvato entro la fine della legislatura.