A decorrere dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, con cadenza trimestrale.
L’agenzia delle Entrate grazie dall’incrocio tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva inviati entro il 12 giugno 2017 ed i versamenti dell’Iva effettuati, ha emesso dapprima le lettere di compliance e, per i contribuenti che non hanno ravveduto immediatamente i versamenti omessi, ha inviato via pec o raccomandata gli avvisi bonari richiedendo il versamento dell’iva omessa con l’applicazione della sanzione del 10% e degli interessi dovuti, inibendo di fatto dalla data di ricevimento dell’avviso la facoltà di fruire del ravvedimento operoso.
Infatti ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 5, D.L. 78/2010 l’Agenzia delle entrate può provvedere, anche prima della dichiarazione annuale Iva, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.
Una volta notificato l’avviso bonario ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 è possibile chiederne l’annullamento o la rettifica parziale se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto. Se l’ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, i termini per effettuare il pagamento integrale o della prima rata decorrono dal ricevimento dell’avviso bonario rettificato.
Qualora, invece, l’esito del controllo automatizzato che ha generato l’avviso bonario sia corretto, il contribuente può alternativamente: