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Gli avvisi di liquidazione spediti via pec dall’agenzia delle entrate per gli omessi versamenti dell’iva

In arrivo gli avvisi bonari per l’omesso versamento Iva primo trimestre 2017.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, con cadenza trimestrale.

L’agenzia delle Entrate grazie dall’incrocio tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva inviati entro il 12 giugno 2017 ed i versamenti dell’Iva effettuati, ha emesso dapprima le lettere di compliance e, per i contribuenti che non hanno ravveduto immediatamente i versamenti omessi, ha inviato via pec o raccomandata gli avvisi bonari richiedendo il versamento dell’iva omessa con l’applicazione della sanzione del 10% e degli interessi dovuti, inibendo di fatto dalla data di ricevimento dell’avviso la facoltà di fruire del ravvedimento operoso.

Infatti ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 5, D.L. 78/2010 l’Agenzia delle entrate può provvedere, anche prima della dichiarazione annuale Iva, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto.

Una volta notificato l’avviso bonario ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 è possibile chiederne l’annullamento o la rettifica parziale se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto. Se l’ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, i termini per effettuare il pagamento integrale o della prima rata decorrono dal ricevimento dell’avviso bonario rettificato.

Qualora, invece, l’esito del controllo automatizzato che ha generato l’avviso bonario sia corretto, il contribuente può alternativamente:

  1. pagare quanto dovuto in una unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, con la riduzione della sanzione a 1/3 quindi, il 10% in luogo dell’ordinaria misura del 30%;
  2. richiedere la rateazione dell’importo dovuto tramite l’apposita funzionalità presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo dovuto è inferiore a 5.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali; se l’importo dovuto è superiore a euro 5.000 è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata va sempre versata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo;
  3. lasciare scadere l’avviso non pagando e non rateizzando quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l’importo originario dovuto viene iscritto a ruolo con la notifica della cartella di pagamento contenente le sanzioni al 30% anziché al 10%, gli interessi dovuti e gli aggi di riscossione. Sarà poi possibile rateizzare la cartella di pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 72.

 

  • Data inserimento: 13.11.17
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3621