È obbligatorio utilizzarli dal 13/02/2025 in sostituzione a quelli esistenti fino a tale data
Come già ampiamente notificato a mezzo di precedenti articoli nel notiziario tecnico InformaImpresa, si ricorda che dal 13/02/2025 sono in uso i nuovi modelli dei registro di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.).
Questo a seguito dell’entrata in vigore del RENTRI - Registro elettronico per la tracciabilità -, quale strumento su cui il M.A.S.E. - Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti
Segue in seguito breve cronistoria degli eventi:
- dal 4 novembre 2024 tutti gli operatori possono stampare il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla CCIAA di competenza territoriale per la sua vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59;
- i nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025;
- questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo;
- gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) sono già obbligati alla tenuta del nuovo registro in modalità digitale;
- i fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato anche attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI;
- gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza alcuna filigrana del modello.
Vidimazione dei Formulari di Identificazione dei rifiuti (F.I.R.)
Fino al 12 febbraio 2025 le CCIAA hanno vidimato solo i vecchi modelli FIR; i nuovi modelli dei FIR avranno solo vidimazione digitale.
Dal 13 febbraio 2025 le Camere di Commercio non vidimano più i FIR.
Ricordiamo dunque che dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli:
- dei registri di carico e scarico rifiuti di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati o utilizzati in parte;
- dei formulari i identificazione dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, anche se già vidimati o utilizzati in parte.
Obbligo di iscrizione al RENTRI
La disciplina del RENTRI, è entrata in vigore in modo graduale come da tabella che segue:
Operatori professionali e grandi Produttori di rifiuti (più di 50 dipendenti)
|
Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti
|
Tutti i restanti produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
|
dal 15/12/2024 al 13/02/2025
ISCRIZIONE
|
dal 13/02/2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA competente;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
|
dal 13/02/2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA competente;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
|
dal 13/02/2025
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello;
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale,
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori);
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico scarico.
|
dal 15/06/2025 al 14/08/2025
ISCRIZIONE
Dalla data dell'iscrizione
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
|
dal 15/12/2025 al 13/02/2026
ISCRIZIONE
Dalla data dell'iscrizione
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
|
dal 13/02/2026
- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale (solo impianti)
|
dal 13/02/2026
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
|
dal 13/02/2026
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale riferiti ai rifiuti pericolosi.
|
In relazione al registro di carico e scarico dei rifiuti, si ribadiscono inoltre i seguenti obblighi:
- deve essere tenuto da tutti i soggetti che producono, trasportano o ricevono rifiuti;
- deve essere numerato e vidimato dalla CCIAA competente;
- deve essere conservato per almeno tre anni dall'ultima registrazione;
- le registrazioni devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo smaltimento dei rifiuti.
Cosa contiene:
- le quantità di rifiuti prodotti e smaltiti;
- le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- la data di produzione e gestione dei rifiuti;
- tutte le operazioni di carico (produzione e ricezione) e scarico (trasporto e smaltimento) dei rifiuti.
Per ulteriori eventuali informazioni a riguardo, si rimanda al sito del R.E.N.T.Ri. www.rentri.gov.it oppure contattando l’area Ambiente e Certificazioni attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.