IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO”

Emanato il D.M. che determina la percentuale di peggioramento

Torniamo sull’argomento dopo l’intervento pubblicato nel mese di settembre 2021. Tale pubblicazione si concludeva nel seguente modo:

Provvedimenti ed autorizzazioni ancora “mancanti”

Per rendere operativa la misura, manca ancora:

  • il provvedimento del Direttore dell’AdE recante l’approvazione del modello, delle relative istruzioni e dei termini di presentazione;
  • il Decreto Ministeriale recante la % del “peggioramento economico” che permetterà l’accesso all’erogazione del CFP “Perequativo”;
  • l’autorizzazione della UE sulla misura in esame.

 

Autorizzazione UE

In merito all’autorizzazione UE sulla misura in esame evidenziamo che, con comunicato stampa del 10 novembre 2021, oltre al Contributo a fondo perduto “Start Up”, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione alla concessione dell’aiuto in argomento.

 

Decreto ministeriale recante la % di peggioramento economico

Il 12 novembre 2021 è stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 73/2021.

Si tratta del provvedimento ministeriale che reca disposizioni attuative concernenti il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni richieste, del contributo a fondo perduto c.d. “Perequativo” erogabile fino ad un importo massimo di 150.000 euro.

Ricordiamo che tale disposizione è stata introdotta con finalità perequative, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Si tratta dei soggetti:

  • titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario.

Nel decreto ministeriale in argomento, è stata fissata la percentuale di peggioramento del risultato economico in base alla quale avviene l’accesso al contributo a fondo perduto:

  • questo è attribuito a condizione che il peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell’esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia pari ad almeno il 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il successivo articolo 2 del D.M. in argomento definisce le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto, prevedendo un meccanismo a scaglioni per determinare l’importo spettante.

La base di calcolo su cui calcolare il contributo è data dalla differenza tra il risultato economico del 2020 e quello del 2019 al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nell’ambito della legislazione emergenziale Covid-19 ed in particolare con riferimento a:

  • art. 25, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio);
  • artt. 59 e 60 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto);
  • artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori);
  • art. 2 D.L. n. 172/2020 (decreto Natale);
  • art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);
  • art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13 D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni – bis).

Alla differenza così determinata sono applicate le seguenti percentuali ai soggetti con ricavi/compensi indicati nell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 73/2021:

Scaglione Ricavi / Compensi (anno 2019)                   Percentuale da applicare

fino a                                                € 100.000                            30%

da € 100.000                                   a € 400.000                            20%

da € 400.000                                   a € 1.000.000                         15%

da € 1.000.000                                a € 5.000.000                         10%

Da € 5.000.000                                a € 10.000.000                         5%

 Il comma 18 citato individua:

  • i soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR),
  • i soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR),
  • i soggetti con compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR),

non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Il successivo comma 2 precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto indicati al precedente comma 1, già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Infine, l’articolo 3 dispone in materia di adempimenti dichiarativi, prevedendo che per ottenere il citato contributo “perequativo” i soggetti interessati devono avere presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

A T T E N Z I O N E

Il contributo non spetta se:

  • tale dichiarazione (Redditi 2021 p.i. 2020) è stata presentata successivamente alla data del 30 settembre 2021 oppure
  • la dichiarazione Redditi 2020 (p.i. 2019) non è stata validamente presentata.

Inoltre, le eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Specularmente riteniamo rilevino qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo minore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

A parere di chi scrive, l’atteso provvedimento non tarderà molto ad essere emanato in quanto le erogazioni del contributo a fondo perduto devono avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2021.

  • Data inserimento: 22.11.21
  • Inserito in:: FISCO
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