Torniamo sull’argomento dopo l’intervento pubblicato nel mese di settembre 2021. Tale pubblicazione si concludeva nel seguente modo:
Provvedimenti ed autorizzazioni ancora “mancanti”
Per rendere operativa la misura, manca ancora:
Autorizzazione UE
In merito all’autorizzazione UE sulla misura in esame evidenziamo che, con comunicato stampa del 10 novembre 2021, oltre al Contributo a fondo perduto “Start Up”, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione alla concessione dell’aiuto in argomento.
Decreto ministeriale recante la % di peggioramento economico
Il 12 novembre 2021 è stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 73/2021.
Si tratta del provvedimento ministeriale che reca disposizioni attuative concernenti il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni richieste, del contributo a fondo perduto c.d. “Perequativo” erogabile fino ad un importo massimo di 150.000 euro.
Ricordiamo che tale disposizione è stata introdotta con finalità perequative, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Si tratta dei soggetti:
Nel decreto ministeriale in argomento, è stata fissata la percentuale di peggioramento del risultato economico in base alla quale avviene l’accesso al contributo a fondo perduto:
Il successivo articolo 2 del D.M. in argomento definisce le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto, prevedendo un meccanismo a scaglioni per determinare l’importo spettante.
La base di calcolo su cui calcolare il contributo è data dalla differenza tra il risultato economico del 2020 e quello del 2019 al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nell’ambito della legislazione emergenziale Covid-19 ed in particolare con riferimento a:
Alla differenza così determinata sono applicate le seguenti percentuali ai soggetti con ricavi/compensi indicati nell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 73/2021:
Scaglione Ricavi / Compensi (anno 2019) Percentuale da applicare
fino a € 100.000 30%
da € 100.000 a € 400.000 20%
da € 400.000 a € 1.000.000 15%
da € 1.000.000 a € 5.000.000 10%
Da € 5.000.000 a € 10.000.000 5%
Il comma 18 citato individua:
non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il successivo comma 2 precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto indicati al precedente comma 1, già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Infine, l’articolo 3 dispone in materia di adempimenti dichiarativi, prevedendo che per ottenere il citato contributo “perequativo” i soggetti interessati devono avere presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
A T T E N Z I O N E
Il contributo non spetta se:
Inoltre, le eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
Specularmente riteniamo rilevino qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo minore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.
A parere di chi scrive, l’atteso provvedimento non tarderà molto ad essere emanato in quanto le erogazioni del contributo a fondo perduto devono avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2021.