IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO”
Torniamo sull’argomento dopo l’intervento pubblicato nel mese di settembre 2021. Tale pubblicazione si concludeva nel seguente modo:
Provvedimenti ed autorizzazioni ancora “mancanti”
Per rendere operativa la misura, manca ancora:
- il provvedimento del Direttore dell’AdE recante l’approvazione del modello, delle relative istruzioni e dei termini di presentazione;
- il Decreto Ministeriale recante la % del “peggioramento economico” che permetterà l’accesso all’erogazione del CFP “Perequativo”;
- l’autorizzazione della UE sulla misura in esame.
Autorizzazione UE
In merito all’autorizzazione UE sulla misura in esame evidenziamo che, con comunicato stampa del 10 novembre 2021, oltre al Contributo a fondo perduto “Start Up”, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione alla concessione dell’aiuto in argomento.
Decreto ministeriale recante la % di peggioramento economico
Il 12 novembre 2021 è stato firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 73/2021.
Si tratta del provvedimento ministeriale che reca disposizioni attuative concernenti il riconoscimento, al ricorrere delle condizioni richieste, del contributo a fondo perduto c.d. “Perequativo” erogabile fino ad un importo massimo di 150.000 euro.
Ricordiamo che tale disposizione è stata introdotta con finalità perequative, riconoscendo un contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici che hanno registrato una riduzione del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Si tratta dei soggetti:
- titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021,
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione ovvero producono reddito agrario.
Nel decreto ministeriale in argomento, è stata fissata la percentuale di peggioramento del risultato economico in base alla quale avviene l’accesso al contributo a fondo perduto:
- questo è attribuito a condizione che il peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell’esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia pari ad almeno il 30% rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il successivo articolo 2 del D.M. in argomento definisce le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto, prevedendo un meccanismo a scaglioni per determinare l’importo spettante.
La base di calcolo su cui calcolare il contributo è data dalla differenza tra il risultato economico del 2020 e quello del 2019 al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nell’ambito della legislazione emergenziale Covid-19 ed in particolare con riferimento a:
- art. 25, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio);
- artt. 59 e 60 del D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto);
- artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori);
- art. 2 D.L. n. 172/2020 (decreto Natale);
- art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);
- art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13 D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni – bis).
Alla differenza così determinata sono applicate le seguenti percentuali ai soggetti con ricavi/compensi indicati nell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 73/2021:
Scaglione Ricavi / Compensi (anno 2019) Percentuale da applicare
fino a € 100.000 30%
da € 100.000 a € 400.000 20%
da € 400.000 a € 1.000.000 15%
da € 1.000.000 a € 5.000.000 10%
Da € 5.000.000 a € 10.000.000 5%
Il comma 18 citato individua:
- i soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’articolo 32 del citato TUIR),
- i soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR),
- i soggetti con compensi in denaro o in natura (di cui all’articolo 54, comma 1, del citato TUIR),
non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il successivo comma 2 precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto indicati al precedente comma 1, già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Infine, l’articolo 3 dispone in materia di adempimenti dichiarativi, prevedendo che per ottenere il citato contributo “perequativo” i soggetti interessati devono avere presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
A T T E N Z I O N E
Il contributo non spetta se:
- tale dichiarazione (Redditi 2021 p.i. 2020) è stata presentata successivamente alla data del 30 settembre 2021 oppure
- la dichiarazione Redditi 2020 (p.i. 2019) non è stata validamente presentata.
Inoltre, le eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
Specularmente riteniamo rilevino qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo minore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.
A parere di chi scrive, l’atteso provvedimento non tarderà molto ad essere emanato in quanto le erogazioni del contributo a fondo perduto devono avvenire entro il prossimo 31 dicembre 2021.