In precedenti pubblicazioni abbiamo affrontato i temi di maggior interesse per le imprese introdotti dal D.L. Aiuti – bis quali:
In questa pubblicazione evidenzieremo le altre misure previste (non molte) a carattere “fiscale”. In particolare:
Misure fiscali per il welfare aziendale
Per tutto il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, e, come evidenziato dalla Relazione illustrativa al provvedimento, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:
entro il limite complessivo di € 600.
Ne deriva che l’originario importo di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a € 600 limitatamente al 2022.
Bonus psicologo
È disposto l’incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. “bonus psicologo” previsto dall’art. 1-quater, DL “Milleproroghe”.
Bonus abbonamenti trasporto pubblico
È disposto l’incremento del fondo (da € 79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; il c.d. bonus abbonamenti trasporto pubblico istituito dall’art. 35 del DL “Aiuti”.
Evidenziamo che è stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale 29 luglio 2022 n. 5 che chiarisce le modalità di presentazione delle domande e di emissione del c.d. “Buono trasporti”.
L’articolo 3 del citato decreto interministeriale stabilisce che:
A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell’identità digitale.
a) nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b) nel caso in cui il beneficiario sia minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico;
c) reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.
L’istanza di cui al comma 1 deve anche contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, non superiore in ogni caso a 60 euro per ciascun beneficiario, anche se minore fiscalmente a carico, e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dal menù a tendina presente sul portale.
Rammentiamo che la misura è stata introdotta nel primo decreto legge Aiuti (art. 35) e prevede un contributo erogabile fino ad esaurimento delle risorse:
Il buono, che sarà nominativo:
Per la parte di spesa sostenuta non coperta dall’agevolazione, rimane comunque la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% prevista dal Tuir art. 15, comma 1, lettera i-decies), relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.