IL DECRETO AIUTI - BIS
In precedenti pubblicazioni abbiamo affrontato i temi di maggior interesse per le imprese introdotti dal D.L. Aiuti – bis quali:
- i crediti di imposta energetici e
- le misure previste a sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi (indennità di 200 euro).
In questa pubblicazione evidenzieremo le altre misure previste (non molte) a carattere “fiscale”. In particolare:
Misure fiscali per il welfare aziendale
Per tutto il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, e, come evidenziato dalla Relazione illustrativa al provvedimento, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- delle somme erogate / rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
entro il limite complessivo di € 600.
Ne deriva che l’originario importo di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a € 600 limitatamente al 2022.
Bonus psicologo
È disposto l’incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. “bonus psicologo” previsto dall’art. 1-quater, DL “Milleproroghe”.
Bonus abbonamenti trasporto pubblico
È disposto l’incremento del fondo (da € 79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale; il c.d. bonus abbonamenti trasporto pubblico istituito dall’art. 35 del DL “Aiuti”.
Evidenziamo che è stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale 29 luglio 2022 n. 5 che chiarisce le modalità di presentazione delle domande e di emissione del c.d. “Buono trasporti”.
L’articolo 3 del citato decreto interministeriale stabilisce che:
- Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza entro 31 dicembre 2022 a titolo personale o per conto di un minore, effettuando l’accesso e la registrazione sul Portale dedicato “www.bonustrasporti.lavoro.gov.it” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito Portale.
- L'identità dei beneficiari è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica.
A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell’identità digitale.
- All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione con riguardo alle seguenti informazioni:
a) nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
b) nel caso in cui il beneficiario sia minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il minore sia fiscalmente a suo carico;
c) reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro. Nel caso in cui il beneficiario sia minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente.
L’istanza di cui al comma 1 deve anche contenere l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista, non superiore in ogni caso a 60 euro per ciascun beneficiario, anche se minore fiscalmente a carico, e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato dal menù a tendina presente sul portale.
Rammentiamo che la misura è stata introdotta nel primo decreto legge Aiuti (art. 35) e prevede un contributo erogabile fino ad esaurimento delle risorse:
- per un ammontare pari al 100% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non superiore a euro 60;
- a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a euro 35.000.
Il buono, che sarà nominativo:
- è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini dell’ISEE.
Per la parte di spesa sostenuta non coperta dall’agevolazione, rimane comunque la possibilità di beneficiare della specifica detrazione del 19% prevista dal Tuir art. 15, comma 1, lettera i-decies), relativamente alla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.