Premessa al “nuovo” ravvedimento”
Le modifiche apportate all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso):
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 87/2024, la nuova disciplina del ravvedimento si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Pertanto, ai fini del calcolo delle sanzioni ridotte, nel caso in cui:
vanno applicate le “vecchie” percentuali di riduzione alle sanzioni previste ante-riforma.
Al contrario, se la violazione è commessa dal 1° settembre 2024, vanno applicate la “nuove” percentuali di riduzione alle nuove sanzioni previste post-riforma.
Il nuovo ravvedimento
La nuova disciplina del ravvedimento, come indicato, trova applicazione a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa, le percentuali di riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni poste in essere dal contribuente variano da 1/10 del minimo ad 1/4 del minimo previsto per ogni singola violazione.
Nel nuovo istituto, ad alcune percentuali di riduzione cambia il riferimento temporale e applicativo rispetto al quale avviene la regolarizzazione della violazione da parte del contribuente.
Viene di seguito analizzata la nuova disciplina del ravvedimento, specificando il momento entro cui il contribuente deve provvedere alla regolarizzazione della violazione, per poter beneficiare delle percentuali di riduzione della sanzione applicabile alla specifica violazione che il contribuente intende sanare.
Con riferimento alle imposte dirette, indirette, o al sostituto d’imposta, le violazioni più ricorrenti, sanabili con l’istituto del ravvedimento operoso, riguardano:
Oltre alle violazioni indicate, vi sono ulteriori violazioni specifiche che possono essere sanate tramite il ravvedimento operoso come ad esempio le violazioni in materia di fatturazione e di registrazione, violazioni relative alla trasmissione telematica da parte degli intermediari, le violazioni inerenti le locazioni immobiliari e così via.
Le riduzioni da ravvedimento operoso trovano sempre applicazione nel caso in cui la violazione non sia stata già contestata, e comunque non siano iniziati:
o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente, o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Tabella riepilogativa e di confronto
La tabella che vi proponiamo riepiloga quanto previsto dalla normativa evidenziando:
Rif.to art. 13 c. 1, D.Lgs. n. 472/1997 |
Riduzione della sanzione |
Violazioni commesse fino al 31.8.2024 (vecchia disciplina) |
Violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (nuova disciplina) |
Ambito applicativo |
Lett. a) |
1/10 |
Regolarizzazione mancato pagamento del tributo entro 30 giorni dalla violazione. |
Invariata |
Qualsiasi Tributo
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Lett. a-bis) |
1/9 |
Regolarizzazione di: 1) errori/omissioni entro 90 giorni; 2) errori/omissioni commessi in dichiarazione entro 90 giorni dal termine per la presentazione. |
Invariata |
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Lett. b) |
1/8 |
Regolarizzazione di errori / omissioni, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
(quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore). |
Invariata |
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Lett. b-bis) |
1/7 |
Regolarizzazione di errori/omissioni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
(quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore). |
Regolarizzazione di errori/omissioni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore). |
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Lett. b-ter) |
1/6 (non applicabile a omesso / insufficiente versamento) |
Regolarizzazione di errori/omissioni oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore). |
Regolarizzazione di errori/omissioni dopo la comunicazione dello schema di atto, non preceduto da un PVC e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. |
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Lett. b-quater) |
1/5 (non applicabile a omesso / insufficiente versamento) |
Regolarizzazione errori/omissioni avviene dopo un PVC
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Regolarizzazione errori/omissioni dopo un PVC: - senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale; - prima della comunicazione dello schema di atto. |
Solo tributi amministrati da AdE |
Lett. b-quinquies) |
1/4 (non applicabile a omesso / insufficiente versamento) |
Non prevista |
Regolarizzazione errori/omissioni dopo la comunicazione dello schema di atto preceduto da PVC e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. |
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Lett. c) |
1/10 |
Regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione (leggi tardiva) se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. |
Invariata |
Qualsiasi Tributo |