Il tasso degli interessi legali, per effetto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell'11.12.2014, pubblicato in G.U. il 15.12.2014, cala di mezzo percentuale a partire dal 2015. Il tasso d’interesse legale, infatti, passa dall’1%, in vigore fino al 31.12.2014, allo 0,5% a partire dal 01.01.2015.
MISURA DEL TASSO D’INTERESSE LEGALE |
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Fino al 31.12.2014 |
1% |
Dal 01.04.2015 |
0,5% |
L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art. 1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.
AI FINI CIVILISTICI
Incide in particolare su:
Rileva inoltre con riferimento:
interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 CC), salvo il patto contrario;
danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 C.C.);
rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 C.C.).
Agenzia Entrate:
di avvisi bonari (art. 36-bis e ter Dpr 600/73) - DM 21/5/09 –
di adesione agli inviti al contraddittorio o al PVC - Art. 5 e 5-bis Dlgs 218/97;
di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale (semestrale) Dlgs 218/97
Concessionario della Riscossione:
USUFRUTTO
Il tasso legale contribuisce alla determinazione del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà (quale differenza tra la piena proprietà e l’usufrutto). La variazione del tasso legale, infatti, comporta una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009.