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Il saggio di interesse legale nel 2015 scende allo 0,5%

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2014, il tasso di interesse legale è stato abbassato allo 0,5%, ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Il tasso degli interessi legali, per effetto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell'11.12.2014, pubblicato in G.U. il 15.12.2014, cala di mezzo percentuale a partire dal 2015. Il tasso d’interesse legale, infatti, passa dall’1%, in vigore fino al 31.12.2014, allo 0,5% a partire dal 01.01.2015.

 

MISURA DEL TASSO D’INTERESSE LEGALE

Fino al 31.12.2014

1%

Dal 01.04.2015

0,5%

 

L’intervento, che rientra nelle indicazioni dell’art. 1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

AI FINI CIVILISTICI

Incide in particolare su:

  • interessi sui depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (uso abitativo e non), costituite da somme diverse da depositi vincolati ma già intestati al locatario o da fidejussioni (art. 11 Legge 392/78)
  • interessi da obbligazioni pecuniarie (art. 1282 C.C.) diverse da quelle nascenti da“operazioni commerciali” (salvo il patto contrario). Si ricorda, infatti che gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono, al contrario, legate al tasso semestrale della BCE (Dlgs. 231/02).

Rileva inoltre con riferimento:

    • interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 CC), salvo il patto contrario;

    • danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 C.C.);

    • rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 C.C.).

AI FINI FISCALI

      1. Agenzia Entrate:

  • ravvedimento operoso - % Art. 13 Dlgs 472/97:
  • presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo (nel reddito di impresa o meno), salvo patto contrario -  Art. 45 comma 2 e 89 comma  5 Tuir;
  • rimborso di imposte pagate - Art. 44 e 44-bis Dpr 602/73;
  • rateizzazioni di imposte dovute a seguito:
        • di avvisi bonari (art. 36-bis e ter Dpr 600/73) -  DM 21/5/09 –

        • di adesione agli inviti al contraddittorio o al PVC - Art. 5 e 5-bis Dlgs 218/97;

        • di accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale (semestrale) Dlgs 218/97

      1. Concessionario della Riscossione:

  • Ritardata iscrizione a ruolo - Art 20 Dpr 602/73;
  • Rateizzazione delle Cartelle di pagamento - Art. 21 Dpr 602/73
  • Sospensione amministrativa della riscossione Art. 39 Dpr 602/73

USUFRUTTO

Il tasso legale contribuisce alla determinazione del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà (quale differenza tra la piena proprietà e l’usufrutto). La variazione del tasso legale, infatti, comporta una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art. 14 e 17 D.Lgs. n. 346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009.

  • Data inserimento: 15.01.15
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 1721