IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI A USO PRIVATO
Impianto distribuzione carburanti a uso privato: l'iter autorizzativo
L’installazione di un impianto di distribuzione carburanti a uso privato deve rispettare un preciso iter autorizzativo, per evitare di incorrere in gravi sanzioni amministrative e penali.
Da un lato, si tratta di un investimento importante per imprese industriali, commerciali o di trasporti di merci o persone, consorzi o cooperative che si occupano di logistica, siti di estrazione come cave o miniere, cantieri di lunga durata e, in generale, tutte quelle attività che hanno frequente necessità di rifornimento carburante.
Dall’altro, a livello burocratico, sono fondamentali l’autorizzazione per realizzare l’impianto e le adeguate procedure di omologazione e collaudo, secondo le norme di riferimento, le più importanti da tenere a riferimento sono
D.M. del 22 novembre 2017, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”;
Veneto, la Legge n. 23 del 23 ottobre 2003, “Norme per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti);
Caratteristiche dell’impianto di distribuzione carburante a uso privato
Gli impianti di distribuzione carburante ad uso privato, possono essere realizzati con due tipologie di serbatoi:
INTERRATI dovranno essere solamente del tipo a “doppia parete” con controllo intercamera contro eventuali spandimenti |
FUORI TERRA, dovranno essere del tipo omologato dal M.I e provvisti di tutte le caratteristiche previste dal D.M. 22/11/2017, del tipo mono-parete con bacino di contenimento al 110% della capacità del serbatoio, oppure a doppia parete con controllo intercamera. In versione orizzontale e verticale |
Il D.M. del 2017 si applica “a tutti i contenitori-distributori a uso privato, indipendentemente dal tipo di attività nella quale sono installati”.
L’impianto deve essere destinato esclusivamente al rifornimento di autoveicoli adibiti a funzioni strumentali dell’impresa. La distribuzione (vendita) di carburante, quindi, non è consentita (salvo i casi di presenza di consorzi-cooperative)
Impianto distribuzione carburanti a uso privato: iter autorizzativo
L’iter burocratico per poter avviare l’installazione di un impianto di distribuzione carburanti si attiva presentando richiesta di autorizzazione al Comune in cui si trova l’impianto, con modalità telematica, tramite il portale dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune il quale, acquisito i pareri dagli enti/uffici di competenza (Ufficio tecnico, VVF, Agenzia delle dogane, ULSS /Spisal) rilascia l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio dell’impianto.
Prima della messa in funzione dovrà essere presentata al Competente Comando Provinciale dei VVF SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e al Comune un collaudo tecnico che, in base alla L.R 17/2021 della R. Veneto, dovrà essere effettuato da un tecnico abilitato (e non più dalla commissione Comunale)
PROCEDURA
FASI e ATTIVITA’ |
DOCUMENTAZIONE |
1° Fase – Richiesta di autorizzazione SUAP Comune. |
Relazione tecnica- Planimetria Perizia giurata di asseverazione Scia edilizia- eventuali domande autorizzazione agli scarichi e ambientali |
2° fase- a seguito dell’autorizzazione del Comune presentazione SCIA VVF e Collaudo |
SCIA VVF con relazione tecnica Asseverazione e planimetria Presentazione tramite portale PrinCe di VVF Verbale di collaudo, redatto da un Tecnico ai sensi della L.R 17/2021 Presentazione tramite portale SUAP |
3° Fase - Agenzia delle dogane -per impianti superiori ai 5 mc fino ai 10 mc (c.d. Impianti minori)
-per impianti superiori ai 10 mc |
Richiesta di codice Ditta all’ADM con presentazione della autorizzazione, verbale collaudo planimetria e tabella di taratura
Richiesta di Licenza Fiscale con presentazione della autorizzazione, verbale collaudo planimetria e tabella di taratura e registro vidimato ADM |
Una volta completato l’iter di autorizzazione, si può procedere con l’acquisto e l’erogazione del carburante che, sia per gli impianti minori ( > 5 mc fino a 10 mc) che per quelli in licenza fiscale ( > sup 10 mc) , dovrà essere tenuto annotato in un apposito registro.
SCADENZE E RINNOVI
La gestione dell’impianto di carburante ad uso privato può essere esercitata in maniera continuativa, ma occorre prestare attenzione ad alcune scadenze e procedere con i rinnovi in modo da mantenere sempre “efficienti” le autorizzazioni ed esercitare nel rispetto delle nome, onde evitare decadimenti delle autorizzazioni stesse e conseguenti sanzioni
PRNCIPALI SCADENZE/RINNOVI
AUTORIZZAZIONE COMUNALE |
Non ha una scadenza, ma la L.R 23/2003, prevede che venga fatta una verifica sull’efficienza dell’impianto (collaudo) ogni 15 anni dalla data dell’ultimo collaudo
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VIGILI DEL FUOCO |
Il certificato prevenzione Incendi ha validità 5 anni (DM 151/20211) e prima della scadenza va presentata una attestazione di rinnovo ai VVF.
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AGENZIA DELLE DOGANE |
Solo per gli impianti minori ( > 5 mc ) e quelli soggetti a Licenza fiscale (>10mc) va presentato ogni anno all’Agenzia delle Dogane alla conclusione dell’esercizio, un prospetto riassuntivo della gestione Distributori minori – entro 28 Febbraio Distr: in Licenza fiscale – entro 30 gennaio |
La gestione dell'iter autorizzativo di impianti di distribuzione carburanti a uso privato implica una conoscenza approfondita delle normative di riferimento.
Nel 2024 scadono gli impianti autorizzati nel 2009, da sottoporre a collaudo.
Ricordiamo infine che gli impianti autorizzati prima del 2009, se non rinnovati con il collaudo quindicennale, sono già scaduti e pertanto consigliamo di provvedere al più presto a fare il collaudo.
Se stai cercando dei professionisti, che abbiano già seguito pratiche di questo tipo e che siano in grado di seguirti e supportarti al meglio, contatta subito il Responsabile Provinciale Mestieri Trasporto Merci e Trasporto Persone dott. Marco Tirozzi per fissare una consulenza con i nostri esperti.
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