Per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza Iva” di importo superiore ad € 77,47 il “Decreto Semplificazioni” ha apportato una modifica alla soglia che consente, facoltativamente, di “differire” il versamento dell’imposta dovuta per il 1° e/o 2° trimestre al termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta per il 3° trimestre.
Non sono state apportate modifiche al calendario delle scadenze che sono previste:
Il c.d. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.
La successiva tabella riporta le scadenze di versamento:
Periodo emissione fatture |
Imposta di bollo dovuta |
Termine versamento |
1° trimestre |
>€ 5.000 |
31.5 |
≤€ 5.000 |
30.9 (*) |
|
2° trimestre |
>€ 5.000 |
30.9 |
1° e 2° trimestre |
≤€ 5.000 |
30.11 |
3° trimestre |
qualsiasi importo |
30.11 |
4° trimestre |
qualsiasi importo |
28.2 |
(*) il termine deve essere rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta di ammontare complessivamente superiore a € 5.000
Nel modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
2521 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre |
2522 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre |
2523 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre |
2524 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre |
L’AdE ha già a suo tempo comunicato che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri (importo dovuto non superiore a € 5.000), il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.