Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

IMPOSTA DI BOLLO 2023

Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2023

Per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche “senza Iva” di importo superiore ad € 77,47 il “Decreto Semplificazioni” ha apportato una modifica alla soglia che consente, facoltativamente, di “differire” il versamento dell’imposta dovuta per il 1° e/o 2° trimestre al termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta per il 3° trimestre.

Non sono state apportate modifiche al calendario delle scadenze che sono previste:

  • all’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per il 1°, 3° e 4° trimestre (31.5 – 30.11 – 28.2);
  • all’ultimo giorno del terzo mese successivo per il 2° trimestre (30.9).

Il c.d. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che, se l’imposta dovuta per il primo / secondo trimestre risulta pari o inferiore a € 5.000 (in precedenza la soglia era di € 250), il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il secondo / terzo trimestre.

La successiva tabella riporta le scadenze di versamento:

Periodo emissione fatture

Imposta di bollo dovuta

Termine versamento

1° trimestre

>€ 5.000

31.5

≤€ 5.000

30.9 (*)

2° trimestre

>€ 5.000

30.9

1° e 2° trimestre

≤€ 5.000

30.11

3° trimestre

qualsiasi importo

30.11

4° trimestre

qualsiasi importo

28.2

(*) il termine deve essere rispettato se l’imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta di ammontare complessivamente superiore a € 5.000

Nel modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

2521

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 1° trimestre

2522

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 2° trimestre

2523

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 3° trimestre

2524

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – 4° trimestre

 L’AdE ha già a suo tempo comunicato che, anche nel caso in cui il versamento riguardi più trimestri (importo dovuto non superiore a € 5.000), il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri ed utilizzando il relativo codice tributo.

  • Data inserimento: 08.05.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5816