Il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) ha stabilito che: “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ.è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.
La variazione del tasso legale ha riflessi su alcune disposizioni fiscali e contributive quali:
1. Ravvedimento operoso
Nel ravvedimento operoso l’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi degli
interessi dovuti ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Infatti per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, occorre corrispondere, oltre alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. Quindi nel caso di omessi o insufficienti versamenti di tributi relativi al 2017 si dovrà applicare il tasso dello 0,1% per il periodo che parte dal giorno dell’omesso o insufficiente versamento al 31.12.2017 e successivamente fino alla data di versamento quello dello 0,3%.
2. Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso
L’incremento del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale
delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso, quali l’accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione); acquiescenza “ordinaria” all’accertamento, ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997 (sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).
In riferimento agli istituti deflattivi la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
3. Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o
ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000
4. Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e
dei terreni.
La variazione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Tale misura non è collegata al tasso legale