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Incrementato il tasso di interesse legale

Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292 dal 1 gennaio 2018 è stato incrementato il tasso di interesse allo 0,3%.

Il Ministero dell’Economia e Finanza (Mef) ha stabilito che: “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ.è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018”.

La variazione del  tasso  legale  ha  riflessi su alcune  disposizioni  fiscali  e contributive quali:

1. Ravvedimento operoso
Nel ravvedimento operoso l’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi degli

interessi dovuti ai sensi  dell’articolo  13,  D.Lgs.  472/1997.  Infatti per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi  versamenti  di  tributi  mediante  il  ravvedimento  operoso,  occorre corrispondere, oltre alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. Quindi nel caso di omessi o insufficienti versamenti di tributi relativi al 2017 si dovrà applicare il tasso dello 0,1% per il periodo che parte dal giorno dell’omesso o insufficiente versamento al 31.12.2017 e successivamente fino alla data di versamento quello dello 0,3%.

2. Rateizzazione delle somme dovute in seguito ad adesione a istituti deflattivi del contenzioso
L’incremento  del  tasso  di  interesse  legale  rileva  anche  in  caso  di  opzione  per  il  versamento  rateale

delle somme dovute per effetto degli  istituti deflativi del contenzioso, quali l’accertamento con adesione ai  sensi  dell’articolo  8,  D.Lgs.  218/1997  (sulle  rate  successive  alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione); acquiescenza  “ordinaria”  all’accertamento,  ai  sensi  dell’articolo  15,  D.Lgs.  218/1997  (sulle  rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio).

In riferimento agli istituti deflattivi  la circolare Agenzia delle entrate n. 28/E/2011 ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in  cui  viene  perfezionato  l’atto  di  adesione,  rimanendo  costante  anche  se  il  versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

3. Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o

ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000

4. Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e
dei terreni.

La variazione del tasso legale non rileva invece in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Tale misura non è collegata al tasso legale

  • Data inserimento: 15.01.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3711