A norma dell’articolo 6 Legge n. 405/1990, sono tenuti al versamento di un acconto sull’Iva dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) tutti i soggetti passivi Iva (in assenza di cause di esclusione) che effettuano le liquidazioni ed i versamenti dell’imposta:
Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 27 dicembre 2022 e determinato utilizzando uno dei tre metodi a disposizione:
Soggetti esclusi
La normativa di riferimento non ha subito variazioni e pertanto riportiamo quali sono le principali cause di esclusione dal versamento dell’acconto Iva:
NOTA BENE
Si segnala che, entro il termine del 27 dicembre 2022 è opportuno monitorare anche l’omesso versamento risultante dalla dichiarazione Iva relativa al 2021.
Dal 22 ottobre 2015, l’articolo 10-ter D.Lgs 74/2000, modificato dal D.Lgs. 158/2015, stabilisce la rilevanza penale dell’omesso versamento Iva punendo il contribuente:
“con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta".
Sotto il profilo oggettivo, quindi, commetterà il summenzionato reato chi, entro il prossimo 27 dicembre 2022, non dovesse versare l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2021, se il debito supera 250.000 euro.
È comunque possibile evitare le prescritte conseguenze penali versando, entro il suddetto termine, una parte del debito tributario che permetta al contribuente di attestare il residuo al di sotto della soglia.