L’ACCONTO IVA 2022
A norma dell’articolo 6 Legge n. 405/1990, sono tenuti al versamento di un acconto sull’Iva dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) tutti i soggetti passivi Iva (in assenza di cause di esclusione) che effettuano le liquidazioni ed i versamenti dell’imposta:
- su base mensile;
- su base trimestrale “per natura”, indipendentemente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente (distributori di carburanti ad uso autotrazione – autotrasportatori di cose per c/terzi iscritti al relativo albo);
- su base trimestrale “per opzione”.
Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 27 dicembre 2022 e determinato utilizzando uno dei tre metodi a disposizione:
- metodo storico (88% della base di riferimento);
- metodo previsionale (88% della base di riferimento);
- metodo analitico o effettivo (100% della base di riferimento).
Soggetti esclusi
La normativa di riferimento non ha subito variazioni e pertanto riportiamo quali sono le principali cause di esclusione dal versamento dell’acconto Iva:
- base di riferimento a credito (storico 2021 / presunto 2022);
- importo dell’acconto dovuto inferiore a € 103,29;
- inizio attività nel corso del 2022;
- cessazione attività entro il 30.11.2022 (contribuente mensile);
- cessazione attività entro il 30.9.2022 (contribuente trimestrale);
- soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti / non imponibili / soggette a split payment / reverse charge;
- produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
- soggetti esercenti attività spettacolistiche / spettacoli viaggianti (art. 74-quater, DPR n. 633/72);
- contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
- contribuenti forfetari (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- contribuenti usciti dal regime dei minimi / forfetari dall’1.1.2021 con applicazione del regime ordinario;
- soggetti / associazioni che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
NOTA BENE
Si segnala che, entro il termine del 27 dicembre 2022 è opportuno monitorare anche l’omesso versamento risultante dalla dichiarazione Iva relativa al 2021.
Dal 22 ottobre 2015, l’articolo 10-ter D.Lgs 74/2000, modificato dal D.Lgs. 158/2015, stabilisce la rilevanza penale dell’omesso versamento Iva punendo il contribuente:
“con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d'imposta".
Sotto il profilo oggettivo, quindi, commetterà il summenzionato reato chi, entro il prossimo 27 dicembre 2022, non dovesse versare l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2021, se il debito supera 250.000 euro.
È comunque possibile evitare le prescritte conseguenze penali versando, entro il suddetto termine, una parte del debito tributario che permetta al contribuente di attestare il residuo al di sotto della soglia.