In un precedente intervento, veniva comunicato l’effetto di quanto previsto all’art. 9 del D.Lgs. n. 1/2024 di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Il citato articolo prevede:
a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2024, viene elevato a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo (il limite attuale è di euro 25,82, cioè le “vecchie” cinquantamila lire).
I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (per i mensili) o relativi ai primi 3 trimestri solari (per i trimestrali), qualora l’importo non sia comunque superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il nuovo limite non trova applicazione:
Con il Provvedimento n. 125654 del 14 marzo le Entrate hanno modificato il Modello LIPE.
In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle già citate disposizioni, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.
Le modalità e la tempistica di presentazione
Rimangono invariate la modalità e la tempistica di presentazione della comunicazione e, in particolare:
il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
In deroga alla regola appena esposta, la Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre.
In tutti i casi, qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Come nel precedente modello, per correggere eventuali errori od omissioni, è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).
Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti