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LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI (LI.PE) SI ADEGUA ALLA NUOVA SOGLIA MINIMA DEI VERSAMENTI IVA

L’Agenzia delle Entrate modifica il modello

In un precedente intervento, veniva comunicato l’effetto di quanto previsto all’art. 9 del D.Lgs. n. 1/2024 di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Il citato articolo prevede:

a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2024, viene elevato a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile o trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo (il limite attuale è di euro 25,82, cioè le “vecchie” cinquantamila lire).

I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (per i mensili) o relativi ai primi 3 trimestri solari (per i trimestrali), qualora l’importo non sia comunque superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il nuovo limite non trova applicazione:

  • per il versamento dell’acconto iva (versamento minimo € 103,29);
  • per il versamento del saldo della dichiarazione annuale (versamento minimo € 10,00).

Con il Provvedimento n. 125654 del 14 marzo le Entrate hanno modificato il Modello LIPE.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle già citate disposizioni, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro. Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Le modalità e la tempistica di presentazione

Rimangono invariate la modalità e la tempistica di presentazione della comunicazione e, in particolare:

il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In deroga alla regola appena esposta, la Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre.

In tutti i casi, qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Come nel precedente modello, per correggere eventuali errori od omissioni, è possibile presentare una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti

 

 

 

 

 

  • Data inserimento: 18.03.24
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 6165