È stata pubblicata il giorno 27 febbraio nella G.U. la Legge n. 14/2023 di conversione dell’oramai consueto Decreto “Milleproroghe” che differisce i termini di effettuazione di taluni adempimenti.
Analizziamo i provvedimenti di “proroga” riferiti ad adempimenti di carattere fiscale suddividendo le norme approvate in due categorie: le norme confermate e quelle aggiunte in sede di conversione.
Norme confermate
Presentazione dichiarazione IMU per l’anno 2021
Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU) inerente le variazioni intercorse nell’anno 2021 è prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023.
Tale proroga interessa anche la dichiarazione IMU degli enti non commerciali.
Quindi, al 30.6.2023, scadono i termini riferiti alla presentazione delle dichiarazioni IMU relative al 2021 ed al 2022.
Divieto di emissione della Fattura Elettronica per i soggetti del Sistema Tessera Sanitaria
Anche per il 2023, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sono interessati al divieto di emissione di Fattura Elettronica con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono da trasmettere al S.T.S.
Rammentiamo che tale divieto interessa anche i soggetti che ancora non sono tenuti all’invio dei dati al S.T.S con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Invio corrispettivi per i soggetti con invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica relativa a tutti i corrispettivi, compresi pertanto quelli relativi alle vendite non tessera sanitaria, al Sistema Tessera Sanitaria.
Per effetto della norma in trattazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 (in luogo del 1° gennaio 2023) i soggetti interessati adempiranno al nuovo obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.
Riduzione del Capitale Sociale per perdite
Con la modifica di quanto previsto dal “Decreto Liquidità” (DL n. 23/2020), è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.
In particolare, potranno non essere applicate le norme:
Proroga Bonus colonnine di ricarica
La norma, introdotta con il DPCM 6.4.2022 e modificata dal DPCM 4.8.2022, prevede per il 2022 un contributo pari all’80% per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente.
Con il Decreto in esame l’agevolazione è stata estesa al 2023 e 2024.
Principali novità introdotte in sede di conversione in Legge
Sospensione termini agevolazioni Prima Casa
In sede di conversione è prevista la sospensione per il periodo 1.4.2022 - 30.10.2023 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni “prima casa”, in particolare si tratta dei termini di:
La sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta a favore del soggetto che ha ceduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.
Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate al 28.2.2023 (entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame), emessi per il mancato rispetto dei predetti termini. Quanto già versato non è rimborsabile.
Comunicazione cessione crediti edilizi
I soggetti che intendono optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per le spese relative ad interventi edilizi / di riqualificazione e risparmio energetico di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 sono tenuti a presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita Comunicazione entro il 16.3 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle predette spese, ovvero, in caso di cessione delle rate residue di detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.
In sede di conversione, con esclusivo riferimento alle opzioni relative a:
il termine di presentazione della predetta Comunicazione è differito al 31.3.2023.
La proroga è concessa anche per l’adempimento in capo agli amministratori di condominio per interventi condominiali riferiti a spese sostenute nel 2022.
Stralcio ruoli fino a 1.000 euro
In sede di conversione viene stabilito che:
Fino al 30.4.2023 la riscossione di tali debiti è sospesa.
In pratica, gli Enti in esame possono:
Credito di imposta beni strumentali prenotati entro il 31.12.2022
In sede di conversione è stato previsto il differimento:
II credito d’imposta nella misura del 6% (entro il limite massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali) è pertanto riconosciuto per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022:
Il credito d’imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni (20% per investimenti tra € 2,5 e e 10 milioni e 10% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni) è riconosciuto per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022:
Pubblicità sovvenzioni e contributi pubblici
Il Legislatore ha introdotto l’obbligo di “pubblicità” (in Nota integrativa / proprio sito Internet / portale associazione di categoria) delle sovvenzioni / contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a € 10.000. In base all’art. 1, comma 125-ter, Legge n. 124/2017 “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:
Tale previsione:
In sede di conversione, per il 2023 (contributi ricevuti nel 2022), la predetta disposizione è stata differita all’1.1.2024.