LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE
È stata pubblicata il giorno 27 febbraio nella G.U. la Legge n. 14/2023 di conversione dell’oramai consueto Decreto “Milleproroghe” che differisce i termini di effettuazione di taluni adempimenti.
Analizziamo i provvedimenti di “proroga” riferiti ad adempimenti di carattere fiscale suddividendo le norme approvate in due categorie: le norme confermate e quelle aggiunte in sede di conversione.
Norme confermate
Presentazione dichiarazione IMU per l’anno 2021
Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU) inerente le variazioni intercorse nell’anno 2021 è prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023.
Tale proroga interessa anche la dichiarazione IMU degli enti non commerciali.
Quindi, al 30.6.2023, scadono i termini riferiti alla presentazione delle dichiarazioni IMU relative al 2021 ed al 2022.
Divieto di emissione della Fattura Elettronica per i soggetti del Sistema Tessera Sanitaria
Anche per il 2023, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sono interessati al divieto di emissione di Fattura Elettronica con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono da trasmettere al S.T.S.
Rammentiamo che tale divieto interessa anche i soggetti che ancora non sono tenuti all’invio dei dati al S.T.S con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Invio corrispettivi per i soggetti con invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica relativa a tutti i corrispettivi, compresi pertanto quelli relativi alle vendite non tessera sanitaria, al Sistema Tessera Sanitaria.
Per effetto della norma in trattazione a decorrere dal 1° gennaio 2024 (in luogo del 1° gennaio 2023) i soggetti interessati adempiranno al nuovo obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.
Riduzione del Capitale Sociale per perdite
Con la modifica di quanto previsto dal “Decreto Liquidità” (DL n. 23/2020), è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2022 la non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.
In particolare, potranno non essere applicate le norme:
- che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 del Codice civile);
- che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter del Codice Civile);
- in base alle quali in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori (art. 2482-bis comma 5 del Codice Civile);
- in base alle quali le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 comma 1 n. 4 del Codice Civile).
Proroga Bonus colonnine di ricarica
La norma, introdotta con il DPCM 6.4.2022 e modificata dal DPCM 4.8.2022, prevede per il 2022 un contributo pari all’80% per l’acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica”, nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente.
Con il Decreto in esame l’agevolazione è stata estesa al 2023 e 2024.
Principali novità introdotte in sede di conversione in Legge
Sospensione termini agevolazioni Prima Casa
In sede di conversione è prevista la sospensione per il periodo 1.4.2022 - 30.10.2023 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni “prima casa”, in particolare si tratta dei termini di:
- 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
- 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.
La sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d’imposta a favore del soggetto che ha ceduto l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” ed ha acquistato un altro immobile “prima casa”.
Sono fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate al 28.2.2023 (entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in esame), emessi per il mancato rispetto dei predetti termini. Quanto già versato non è rimborsabile.
Comunicazione cessione crediti edilizi
I soggetti che intendono optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per le spese relative ad interventi edilizi / di riqualificazione e risparmio energetico di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 sono tenuti a presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’apposita Comunicazione entro il 16.3 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle predette spese, ovvero, in caso di cessione delle rate residue di detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.
In sede di conversione, con esclusivo riferimento alle opzioni relative a:
- la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022;
- le rate residue non fruite di detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 / 2021;
il termine di presentazione della predetta Comunicazione è differito al 31.3.2023.
La proroga è concessa anche per l’adempimento in capo agli amministratori di condominio per interventi condominiali riferiti a spese sostenute nel 2022.
Stralcio ruoli fino a 1.000 euro
In sede di conversione viene stabilito che:
- è prorogata dal 31.3.2023 al 30.4.2023 la data in cui interviene l’annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000;
- è previsto che gli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali):
- qualora entro il 31.1.2023 non abbiano deliberato la non applicazione delle disposizioni in materia di stralcio, possono adottare il relativo Provvedimento entro il 31.3.2023 con conseguente rimessione in termini delle disposizioni specificatamente previste per i predetti Enti. In caso di mancata adozione di tale Provvedimento, lo stralcio opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, con esclusione di quanto dovuto a titolo di capitale e delle somme a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute (trattasi, di fatto, di uno stralcio parziale);
- possono adottare, entro il 31.3.2023, un Provvedimento con il quale stabiliscono l’integrale applicazione delle disposizioni in materia di stralcio previste per le Agenzie fiscali, con la conseguenza che lo stralcio opera anche con riferimento a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Fino al 30.4.2023 la riscossione di tali debiti è sospesa.
In pratica, gli Enti in esame possono:
- applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege;
- disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31.3.2023 per l’adozione di Provvedimenti in tal senso);
- scegliere di applicarlo integralmente, entro il 31.3.2023.
Credito di imposta beni strumentali prenotati entro il 31.12.2022
In sede di conversione è stato previsto il differimento:
- dal 30.6.2023 al 30.11.2023 del termine entro il quale effettuare gli investimenti, “prenotati entro il 31.12.2022”, in beni strumentali materiali / immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016, come stabilito dall’art. 1, comma 1055, L. n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
II credito d’imposta nella misura del 6% (entro il limite massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali) è pertanto riconosciuto per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022:
- fino al 31.12.2022; ovvero
- fino al 30.11.2023 (anziché 30.6.2023) a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine da parte del venditore e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dal 30.9.2023 al 30.11.2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti, “prenotati entro il 31.12.2022”, in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) come stabilito dall’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020.
Il credito d’imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni (20% per investimenti tra € 2,5 e e 10 milioni e 10% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni) è riconosciuto per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022:
- fino al 31.12.2022; ovvero
- fino al 30.11.2023 (anziché 30.9.2023) a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine da parte del venditore e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Pubblicità sovvenzioni e contributi pubblici
Il Legislatore ha introdotto l’obbligo di “pubblicità” (in Nota integrativa / proprio sito Internet / portale associazione di categoria) delle sovvenzioni / contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente di importo pari o superiore a € 10.000. In base all’art. 1, comma 125-ter, Legge n. 124/2017 “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:
- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
Tale previsione:
- per il 2021 (contributi ricevuti nel 2020), è stata differita dapprima all’1.1.2022 e poi all’1.7.2022;
- per il 2022 (contributi ricevuti nel 2021), è stata differita all’1.1.2023.
In sede di conversione, per il 2023 (contributi ricevuti nel 2022), la predetta disposizione è stata differita all’1.1.2024.