La posizione e il lavoro di Confartigianato sulla patente a crediti
Qui è possibile trovare le ultime informazioni a riguardo:
- PATENTE A CREDITI e MISURE IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
- VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
La posizione di Confartigianato:
1) PATENTE A CREDITI e MISURE IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) che, nell’ambito delle disposizioni per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contiene rilevanti disposizioni in materia di lavoro e sicurezza, tra le quali l’introduzione della patente a crediti per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili e al trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto.
Di particolare rilievo la disposizione (articolo 29, comma 19) che introduce, a
partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi - c.d. patente a crediti - obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri mobili come definiti dal Testo Unico sicurezza (art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.
La patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, parte da un punteggio iniziale
di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo
il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i
lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge.
È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
La norma rinvia, invece, ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro l’individuazione delle modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Rispetto alle due disposizioni sopra illustrate Confartigianato, sia in occasione dell’audizione presso la Commissione Bilancio della Camera che nel corso degli incontri in materia di sicurezza convocati tra marzo ed aprile dal Ministero del Lavoro, ha evidenziato le diverse criticità emergenti dalle norme e che, grazie all’azione confederale, sono state in parte superate con alcune modifiche inserite in fase di conversione del decreto.
La disposizione (articolo 29, comma 2) in materia di trattamento economico e normativo negli appalti prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere e servizi e nel subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale comparativamente più rappresentativo in funzione dell’attività strettamente connessa con l’oggetto dell’appalto e del subappalto.
Con riferimento al tema degli appalti va, infatti, ricordato come la formulazione originaria della disposizione, al fine di individuare il trattamento economico applicabile, facesse riferimento al contratto maggiormente applicato nel settore e connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Riguardo tale profilo la Confederazione ha, quindi, evidenziato come il criterio della maggiore applicazione non potesse essere elevato a criterio di certificazione di qualità della contrattazione. La formulazione della norma, inoltre, nel fare esclusivo riferimento all’oggetto dell’appalto, non teneva conto della pluralità di attività necessarie per l’esecuzione di un appalto rischiando quindi di determinare l’applicazione, a tutta la filiera, del contratto collettivo riferito alle lavorazioni oggetto dell’appalto pur quando le attività oggetto del subappalto fossero pertinenti ad altri ambiti contrattuali.
Per tali motivi Confartigianato ha avanzato la proposta, poi recepita nel testo definitivo della norma, di individuare il trattamento retributivo applicabile con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e individuati sulla base della specifica attività svolta.
In merito all’introduzione della patente a crediti la Confederazione ha, invece, espresso forte contrarietà rispetto ad uno strumento che non appare idoneo a raggiungere le finalità di ridurre gli infortuni e qualificare le imprese e che si inserisce in un contesto normativo già molto complesso introducendo ulteriore complessità ed oneri burocratici.
La patente sconta, infatti, un approccio meramente sanzionatorio che non contribuisce ad ottenere una sicurezza sostanziale, fermandosi solo ad un livello formale senza invece muoversi lungo le direttrici della formazione e della prevenzione.
Il sistema delineato, inoltre, non valorizza i comportamenti delle imprese virtuose, non prende in considerazione aspetti premiali che tengano conto, a titolo esemplificativo, della storicità dell’impresa e dell’assenza di eventi infortunistici, né tiene conto delle esperienze della contrattazione collettiva dell’artigianato e del sistema degli organismi paritetici.
Il sistema della patente a crediti ha trovato conferma seppur con alcune modifiche al testo che, parzialmente, recepiscono le sollecitazioni della Confederazione volte a “limitare” l’impatto del provvedimento.
Tra le modifiche introdotte in tal senso si segnalano, in particolare:
- la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente
- un regime di decurtazione dei crediti mitigato rispetto al testo originario del decreto;
- la precisazione in merito al carattere di definitività dei provvedimenti cui è correlata
la decurtazione dei crediti;
- la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione cautelare adottato
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- il rinvio ad uno o più decreti attuativi per:
A) le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della
patente e i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione;
B) i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e le
modalità di recupero dei crediti;
C) la possibile estensione della patente ad altri ambiti di attività, sentite le Parti
Sociali comparativamente più rappresentative.
Nella giornata del 7 maggio u.s. il Ministro del Lavoro ha avviato un confronto con le Parti
Sociali volto a definire entro la fine del mese di maggio – secondo le intenzioni esposte dallo
stesso Ministro - quantomeno una prima versione dei decreti attuativi della patente a crediti.
Nel corso dell’incontro Confartigianato, pur ribadendo il proprio giudizio negativo nei confronti della patente a crediti, ha espresso la propria disponibilità a partecipare ai tavoli tecnici auspicando che gli incontri possano essere l’occasione per trovare strategie realmente efficaci per la tutela della salute e sicurezza e per individuare modalità attuative non penalizzanti per le micro e piccole imprese, anche valorizzando in termini di premialità gli strumenti della contrattazione collettiva.
2. VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Il Ministero del Lavoro ha accolto le richieste di Confartigianato spostando la responsabilità della verifica dell’incidenza della manodopera “DURC di Congruità” dalle imprese/lavoratori autonomi al Direttore Lavori o Committente.
Tra le varie novità, per favorire le verifiche (che consentono di limitare il diffondersi del dumping contrattuale, l’applicazione di manodopera irregolare o di imprese/lavoratori autonomi irregolari etc), si sottolinea che è prevista una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del Direttore dei Lavori o del Committente per l’omessa verifica prima del versamento del saldo finale all’impresa quando l’opera è soggetta.
PER RICHIEDERE IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE o per assistenza nella compilazione clicca qui
https://forms.office.com/e/A1zZFUVHCd?origin=lprLink