Limite all’uso del contante
Entra in vigore il prossimo 1° luglio 2020 il nuovo limite all’uso del “contante” previsto dal “collegato alla Legge di Bilancio” 2020 D.L.124/2019 convertito in Legge n. 157/2019.
Sono quindi confermati i nuovi limiti previsti dall’art.18 ed in particolare, per i trasferimenti/pagamenti in contante, si devono considerare le nuove soglie:
Per effetto delle modifiche anzidette, sono stati rimodulati i minimi edittali previsti per le sanzioni applicabili:
Bonus pagamenti elettronici
Per incrementare il numero di transazioni effettuate con “moneta elettronica”, è stato istituito (sempre con il Collegato alla Legge di Bilancio 2020) un nuovo credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività di impresa / lavoro autonomo a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente (2019) non siano superiori a € 400.000.
In sede di conversione del D.L. è stata prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito di imposta:
Gli operatori che gestiscono i sistemi di pagamento dovranno trasmettere:
Obbligo di accettare i pagamenti elettronici (POS)
Nella versione originale del DL 124/2019 all’articolo 23 era prevista una doppia sanzione in caso di mancata accettazione del pagamento tramite strumenti elettronici (per esiguità dell’importo o per mancanza dei dispositivi elettronici) pari a € 30 più il 4% del valore della transazione elettronica negata al cliente.
Con la conversione in Legge del Decreto tale disposizione è stata soppressa.
Per effetto di tale novità, pur essendo il POS obbligatorio fin dal 2014, i commercianti, gli artigiani ed i professionisti che negano ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta di credito / bancomat, non incorrono in nessuna sanzione.