LIMITE ALL’USO DEL CONTANTE – BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI – OBBLIGO ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI (POS)
Limite all’uso del contante
Entra in vigore il prossimo 1° luglio 2020 il nuovo limite all’uso del “contante” previsto dal “collegato alla Legge di Bilancio” 2020 D.L.124/2019 convertito in Legge n. 157/2019.
Sono quindi confermati i nuovi limiti previsti dall’art.18 ed in particolare, per i trasferimenti/pagamenti in contante, si devono considerare le nuove soglie:
- € 2.000 a decorrere dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dal 1.1.2022.
Per effetto delle modifiche anzidette, sono stati rimodulati i minimi edittali previsti per le sanzioni applicabili:
- € 2.000 per le violazioni commesse dal 1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 per le violazioni commesse dal 1.1.2022.
Bonus pagamenti elettronici
Per incrementare il numero di transazioni effettuate con “moneta elettronica”, è stato istituito (sempre con il Collegato alla Legge di Bilancio 2020) un nuovo credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività di impresa / lavoro autonomo a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente (2019) non siano superiori a € 400.000.
In sede di conversione del D.L. è stata prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito di imposta:
- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
- non è tassato ai fini Irpef/Ires/Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi di reddito:
- è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis”.
Gli operatori che gestiscono i sistemi di pagamento dovranno trasmettere:
- all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito;
- agli esercenti le informazioni necessarie al fine della quantificazione e godimento del beneficio.
Obbligo di accettare i pagamenti elettronici (POS)
Nella versione originale del DL 124/2019 all’articolo 23 era prevista una doppia sanzione in caso di mancata accettazione del pagamento tramite strumenti elettronici (per esiguità dell’importo o per mancanza dei dispositivi elettronici) pari a € 30 più il 4% del valore della transazione elettronica negata al cliente.
Con la conversione in Legge del Decreto tale disposizione è stata soppressa.
Per effetto di tale novità, pur essendo il POS obbligatorio fin dal 2014, i commercianti, gli artigiani ed i professionisti che negano ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta di credito / bancomat, non incorrono in nessuna sanzione.