Stabiliti gli esoneri
Il Decreto ministeriale 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. n. 115 del 18 maggio 2019, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatoria dal 1° gennaio 2020 (e dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro).
L’obiettivo dell’Amministrazione, ribadito nella relazione illustrativa al decreto, è quello di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura, al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.
In tal senso, quindi, va interpretata la previsione del carattere provvisorio degli esoneri, la cui abrogazione sarà comunque oggetto di confronto, come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto in oggetto.
Manca ancora l’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, con il quale dovranno essere individuate ulteriori ipotesi di esonero dall’obbligo, correlate al luogo in cui i soggetti passivi IVA svolgono la loro attività (aree senza connettività internet).
La risoluzione ministeriale n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione del volume di affari di 400.000 euro, al fine di stabilire la corretta decorrenza dell’obbligo (dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020). Il volume di affari cui fare riferimento è:
OPERAZIONI ESONERATE DALL’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale. Si tratta delle operazioni:
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi dalle biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.
c) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali). Tali soggetti continuano a rilasciare scontrino o ricevuta fiscale.
L’esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica, fino al 31 dicembre 2019 (e, quindi, a prescindere dal volume di affari del soggetto che le pone in essere), anche:
La marginalità è quantificata nella misura dell’1%: ciò significa che, laddove i ricavi o compensi derivanti da tali operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta 2018, i relativi corrispettivi potranno non essere oggetto di invio telematico.
Tali soggetti continuano a rilasciare, per tali operazioni, scontrino o ricevuta fiscale.
Tale esonero è valido fino al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica decorrerà dal 1° gennaio 2020. La disposizione è quindi finalizzata ad evitare l’anticipazione dell’adempimento al 1° luglio 2019 per quei soggetti che effettuano operazioni da documentare con scontrino o ricevuta fiscale in misura marginale rispetto a quelle esonerate da certificazione o soggette a fatturazione.
I soggetti che effettuano le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sia a regime che in via temporanea, continuano ad annotare le stesse nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 DPR 633/72.
Resta ferma la facoltà di scegliere, comunque, per le suddette operazioni esonerate, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ribadisce che le ipotesi di esonero fin qui richiamate sono disposte in via temporanea, come previsto dall’articolo 3 del decreto: l’obiettivo ultimo perseguito dal Legislatore è quello di garantire che le operazioni al dettaglio siano certificate con modalità digitali e uniformi (pur prevedendo un superamento graduale degli strumenti attualmente in uso). Con successivi decreti ministeriali saranno individuati i termini a partire dai quali tali esoneri verranno meno.
OPERAZIONI “MARGINALI” EFFETTUATE DAI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DIVERSE DALLA CESSIONE DI BENZINA O GASOLIO
L’articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale prevista dall’articolo 2, comma 1-bis e 2 del D.Lgs. 127/2015, ad esse specificamente dedicata e già in vigore.
A fronte dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista per tale tipologia di cessione dal 1° luglio 2018 (ai sensi del citato art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 127/2015), il provvedimento direttoriale 28 maggio 2018 (prot. 106701) ha stabilito una certa gradualità dell’obbligo, con una decorrenza espressamente determinata (o ancora da determinare) con specifici provvedimenti e comunque con un termine ultimo di avvio dell’obbligo fissato al 1° gennaio 2020.
Ad oggi, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore:
Il decreto ministeriale 10 maggio 2019, all’articolo 2, comma 2, si occupa del caso in cui il distributore di carburante effettua anche operazioni diverse dalla cessione di benzina o gasolio usati come carburanti per motori.
Se tali attività “diverse” sono marginali, continuano ad essere documentate con ricevuta o scontrino fiscale fino al 31 dicembre 2019. Tali operazioni sono definite “marginali” se i relativi ricavi o compensi non superano l’1% del volume di affari del 2018.
Rimane la facoltà (prevista dal comma 3) per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.