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Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Stabiliti gli esoneri

Stabiliti gli esoneri

Il Decreto ministeriale 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. n. 115 del 18 maggio 2019, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, obbligatoria dal 1° gennaio 2020 (e dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro).

L’obiettivo dell’Amministrazione, ribadito nella relazione illustrativa al decreto, è quello di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso, sostitutivi della fattura, al fine di attuare una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi/compensi.

In tal senso, quindi, va interpretata la previsione del carattere provvisorio degli esoneri, la cui abrogazione sarà comunque oggetto di confronto, come espressamente previsto dall’articolo 3 del decreto in oggetto.

Manca ancora l’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, con il quale dovranno essere individuate ulteriori ipotesi di esonero dall’obbligo, correlate al luogo in cui i soggetti passivi IVA svolgono la loro attività (aree senza connettività internet).

La risoluzione ministeriale n. 47/E dell’8 maggio 2019 ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione del volume di affari di 400.000 euro, al fine di stabilire la corretta decorrenza dell’obbligo (dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020). Il volume di affari cui fare riferimento è:

  • quello complessivo relativo al 2018 e derivante da tutte le attività esercitate a prescindere dal fatto che le cessioni o prestazioni effettuate siano certificate da scontrino o ricevute fiscali (per tale motivo, nel decreto in oggetto sono previste delle deroghe per le operazioni “marginali” rispetto alla totalità del V.A.);
  • non ragguagliabile ad anno, per chi ha iniziato l’attività nel corso del 2018.

OPERAZIONI ESONERATE DALL’OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica:

a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione fiscale. Si tratta delle operazioni:

  • ad oggi esonerate dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale e ricevute fiscale ai sensi dell’articolo 2 DPR 696/97;

 

  • dei servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione di un contratto di concessione stipulato con il Ministero Infrastrutture e trasporti, dei servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento (D.M. 13/2/2015);

 

  • delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (D.M. 27/10/2015).Tali soggetti continuano ad essere esonerati anche dall’obbligo di rilascio di scontrino e ricevuta fiscale.

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi dalle biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.

c) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale (ad esempio, cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali). Tali soggetti continuano a rilasciare scontrino o ricevuta fiscale.

L’esonero dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica, fino al 31 dicembre 2019 (e, quindi, a prescindere dal volume di affari del soggetto che le pone in essere), anche:

  • alle operazioni collegate e connesse a quelle sopraelencate alle lettere a) e b); nonché alle operazioni di commercio al dettaglio che siano effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) o b) o, eventualmente, rispetto ad operazioni soggette a fatturazione.

 

La marginalità è quantificata nella misura dell’1%: ciò significa che, laddove i   ricavi o compensi              derivanti da tali operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta 2018, i relativi corrispettivi potranno non essere oggetto di invio telematico.

Tali soggetti continuano a rilasciare, per tali operazioni, scontrino o ricevuta fiscale.

Tale esonero è valido fino al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica decorrerà dal 1° gennaio 2020. La disposizione è quindi finalizzata ad evitare l’anticipazione dell’adempimento al 1° luglio 2019 per quei soggetti che effettuano operazioni da documentare con scontrino o ricevuta fiscale in misura marginale rispetto a quelle esonerate da certificazione o soggette a fatturazione.

I soggetti che effettuano le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sia a regime che in via temporanea, continuano ad annotare le stesse nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 DPR 633/72.

Resta ferma la facoltà di scegliere, comunque, per le suddette operazioni esonerate, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si ribadisce che le ipotesi di esonero fin qui richiamate sono disposte in via temporanea, come previsto dall’articolo 3 del decreto: l’obiettivo ultimo perseguito dal Legislatore è quello di garantire che le operazioni al dettaglio siano certificate con modalità digitali e uniformi (pur prevedendo un superamento graduale degli strumenti attualmente in uso). Con successivi decreti ministeriali saranno individuati i termini a partire dai quali tali esoneri verranno meno.

OPERAZIONI “MARGINALI” EFFETTUATE DAI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DIVERSE DALLA CESSIONE DI BENZINA O GASOLIO

L’articolo 2 del decreto in oggetto stabilisce che per le cessioni di benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici resta ferma la disciplina settoriale prevista dall’articolo 2, comma 1-bis e 2 del D.Lgs. 127/2015, ad esse specificamente dedicata e già in vigore.

A fronte dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi prevista per tale tipologia di cessione dal 1° luglio 2018 (ai sensi del citato art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. 127/2015), il provvedimento direttoriale 28 maggio 2018 (prot. 106701) ha stabilito una certa gradualità dell’obbligo, con una decorrenza espressamente determinata (o ancora da determinare) con specifici provvedimenti e comunque con un termine ultimo di avvio dell’obbligo fissato al 1° gennaio 2020.

 Ad oggi, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore:

  • è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2018, se effettuata da soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburanti (punto 2.1 provvedimento 28 maggio 2018); 
  • diventerà obbligatoria alla data che sarà individuata da altri provvedimenti ancora da emanare in relazione ad ulteriori tipologie di soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di carburanti. 

Il decreto ministeriale 10 maggio 2019, all’articolo 2, comma 2, si occupa del caso in cui il distributore di carburante effettua anche operazioni diverse dalla cessione di benzina o gasolio usati come carburanti per motori

Se tali attività “diverse” sono marginali, continuano ad essere documentate con ricevuta o scontrino fiscale fino al 31 dicembre 2019. Tali operazioni sono definite “marginali” se i relativi ricavi o compensi non superano l’1% del volume di affari del 2018.

Rimane la facoltà (prevista dal comma 3) per l’esercente l’impianto di distribuzione di carburante di scegliere comunque di effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi.

  • Data inserimento: 27.05.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4170