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Approvo

Novità in materia di formazione degli addetti del settore alimentare (ex libretto sanitario)

Nuova normativa della Regione Veneto per la formazione degli operatori del settore alimentare

Gli addetti alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, sulla base della legge regionale 41 del 2003, avevano l’obbligo di adempiere ad un’attività di formazione ed informazione  definita da parte della Giunta Regionale che stabiliva i requisiti minimi di tali interventi formativi prevedendo durata e modalità  di svolgimento della formazione,  caratteristiche dei docenti, modalità di verifica ed attestazione dell’avvenuto intervento formativo.

La Regione Veneto ha approvato la legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa  in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica”,  introducendo alcune importanti modifiche in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti.

 

La norma, all’art. 5, affida direttamente al datore di lavoro, il ruolo di impartire la formazione (che resta comunque obbligatoria), anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell’ambito della vigente normativa.

 

La Direzione Formazione della Regione Veneto, con una nota esplicativa del 15 aprile scorso afferma che  “La conseguenza diretta dell’entrata in vigore della legge 2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro decide autonomamente, ad esempio:

- le modalità della formazione (in aula, in azienda,  per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.);

- i contenuti minimi;

- la durata;

- l’eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo;

- i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di formatore);

- le modalità di attestazione/registrazione della formazione.”

 

Contiamo di poter fornire ulteriori informazioni e chiarimenti con una nostra successiva informativa, nel frattempo segnaliamo che il nostro centro di formazione CESAR (0444/960100) rimane sempre disponibile a effettuare la formazione nel caso in cui il datore di lavoro (o l’imprenditore senza dipendenti) decidesse di avvalersi  di formazione esterna.

  • Data inserimento: 23.04.13