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Nuovi requisiti tecnico professionali per gli impiantisti: diploma di tecnico superiore in efficienza energetica

E' stato aggiunta una nuova opzione per dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 4 del Dm 37/2008

Con la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata in G.U. n.162 lo scorso 15/07/2015 è stata disposta (con l'art. 1, comma 50) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 4, comma 1 del DM 37/2008.

Questo di fatto introduce la possibilità di fare il responsabile tecnico ai soggetti in possesso del [all’art. 4 comma 1 la nuova lettera a-bis)] diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011.

Quindi dal 16 luglio i soggetti con diploma di tecnico superiore in efficienza energetica potranno essere responsabili tecnici di imprese installatrici.

Di fatto alle già note opzioni per vedere riconosciuto il requisito in CCIAA ,e quindi abilitare l’impesa alle attività di installazione di impianti, si è aggiunta una nuova possibilità legata alla Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e al riordino delle disposizioni legislative vigenti.

In particolare il possesso dei requisiti sono ora dati alternativamente da:

  • diploma di laurea in materia tecnica;
  • (bis) diploma di tecnico superiore in efficienza energetica;
  • diploma di scuola superiore (tecnica sul settore di attività), seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • titolo o attestato di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata per un periodo di almeno tre anni in qualità di operaio specializzato.

Possono anche richiedere i requisiti tecnico-professionali il titolare, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa presso imprese abilitate del settore per un periodo di almeno sei anni.

  • Data inserimento: 29.07.15