Il DPCM 3 dicembre 2020, nel dettare le misure per il contenimento della diffusione del COVID, ha aggiornato gli obblighi per il rientro nel territorio nazionale dall’estero.
Come già accaduto nel periodo estivo, con l’avvicinarsi delle festività natalizie si ripropone il tema del rientro in azienda a seguito di un periodo di ferie, durante il quale l’Azienda non può sapere se il dipendente sia rimasto in Italia o si sia recato all’estero.
Ricordiamo che per rispondere all’obbligo generale del datore di lavoro di osservanza degli accorgimenti necessari per la tutela dell’integrità fisica del personale dipendente e agli obblighi specifici di rispetto dei protocolli di sicurezza in emergenza Coronavirus è indispensabile confrontarsi con il proprio consulente per la sicurezza e il medico del lavoro per individuare i comportamenti più idonei da adottare.
Riepiloghiamo di seguito le disposizioni in materia dettate dal DPCM 3 dicembre 2020.
A seconda che il Paese da cui si rientra (o nel quale si sia transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sia collocato in uno o nell’altro elenco, vigono diverse disposizioni; in allegato il pdf dell’Allegato 20 al decreto con l’indicazione degli elenchi dei Paesi.
ELENCO A: nessun obbligo
ELENCO C: obbligo di
ELENCHI D, E: chi rientra è tenuto a:
LINK della ULSS 7 Pedemontana e ULSS 8 Berica:
https://www.aulss7.veneto.it/-/rientro-a-casa-locandina
https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/119
Si rinvia al DPCM e al confronto con il consulente della sicurezza per le esenzioni dagli obblighi previsti dalla normativa.
Si ricorda inoltre che l’INPS, con messaggio 2584/2020, ha dato disposizioni in merito alle procedure per la parificazione della quarantena alla malattia (è necessario il rilascio del certificato medico da parte del medico di base e del provvedimento dell’ULSS).