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Approvo

OBBLIGHI PER IL RIENTRO NEL TERRITORIO NAZIONALE DALL’ESTERO

Sintesi delle nuove disposizioni ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020

Il DPCM 3 dicembre 2020, nel dettare le misure per il contenimento della diffusione del COVID, ha aggiornato gli obblighi per il rientro nel territorio nazionale dall’estero.

Come già accaduto nel periodo estivo, con l’avvicinarsi delle festività natalizie si ripropone il tema del rientro in azienda a seguito di un periodo di ferie, durante il quale l’Azienda non può sapere se il dipendente sia rimasto in Italia o si sia recato all’estero.

Ricordiamo che per rispondere all’obbligo generale del datore di lavoro di osservanza degli accorgimenti necessari per la tutela dell’integrità fisica del personale dipendente e agli obblighi specifici di rispetto dei protocolli di sicurezza in emergenza Coronavirus è indispensabile confrontarsi con il proprio consulente per la sicurezza e il medico del lavoro per individuare i comportamenti più idonei da adottare.

Riepiloghiamo di seguito le disposizioni in materia dettate dal DPCM 3 dicembre 2020.

A seconda che il Paese da cui si rientra (o nel quale si sia transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sia collocato in uno o nell’altro elenco, vigono diverse disposizioni; in allegato il pdf dell’Allegato 20 al decreto con l’indicazione degli elenchi dei Paesi.

ELENCO A: nessun obbligo

 

ELENCO C: obbligo di

  • Autocertificazione: chi rientra è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli un’autocertificazione in cui si dichiarano i Paesi e territori esteri in cui si è transitato o soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia;
  • Tampone: deve essere effettuato, nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, un test molecolare o antigenico a mezzo tampone, e questo deve avere risultato negativo (disposizione valida per rientri fino al 20 dicembre).
  • se il rientro avviene dal 21 dicembre in poi, bisogna verificare se il soggiorno/transito nel Paese dell’allegato C era dovuto a motivi di necessità o meno.
    • Motivi di necessità = obbligo di tampone (vedi sopra. Nel caso del rientro dei dipendenti, si ritiene che nella totalità dei casi potrebbe essere invocata questa opzione, in quanto essa ricomprende il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, nonché le “esigenze lavorative”).
    • No motivi di necessità = isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (vedi obblighi per i Paesi degli elenchi D ed E).
  • dev’essere comunicato il rientro all’ULSS di competenza (vedi oltre i link).

 

ELENCHI D, E: chi rientra è tenuto a:

  • Consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli un’autocertificazione in cui si dichiarano i Paesi e territori esteri in cui si è transitato o soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia; se
  • Sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni ed attivare la sorveglianza sanitaria con comunicazione all’ULSS di competenza (vedi oltre i link).
  • Raggiungere l’abitazione dove si effettuerà l’isolamento fiduciario solo con mezzo privato.

LINK della ULSS 7 Pedemontana e ULSS 8 Berica:

https://www.aulss7.veneto.it/-/rientro-a-casa-locandina

https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/119

Si rinvia al DPCM e al confronto con il consulente della sicurezza per le esenzioni dagli obblighi previsti dalla normativa.

Si ricorda inoltre che l’INPS, con messaggio 2584/2020, ha dato disposizioni in merito alle procedure per la parificazione della quarantena alla malattia (è necessario il rilascio del certificato medico da parte del medico di base e del provvedimento dell’ULSS).

  • Data inserimento: 16.12.20