Sistri: il versamento del contributo annuale va fatto entro il 30/04/2018

Il mancato pagamento del contributo entro la data prevista comporta pesanti sanzioni

La scadenza per effettuare il pagamento del contributo annuale Sistri è il 30/04/2018 e riguarda tutti i soggetti obbligati all’adesione al Sistri e a quelli che aderiscono volontariamente.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riportare di seguito quali sono le varie di tipologie di contributo Sistri previste dall’attuale normativa, al fine di potere permettere a chi ne è interessato di quantificare l’importo da versare, entro il 30/04/2018.  

Effettuato il pagamento del contributo, dovranno essere comunicati al Sistri gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri.

Vale la pena di dare evidenza della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per coloro che non effettuano il pagamento del contributo Sistri, che va da euro 2.600 a euro 15.500. Nel caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal Sistri nei confronti del trasgressore.

 

Quali sono gli enti e le imprese produttori iniziali obbligati ad aderire al SISTRI che devono effettuare il versamento del contributo annuale

Gli enti e le imprese produttrici di rifiuti che hanno l’obbligo di aderire al SISTRI, sono quelle riportate di seguito:

ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Codice Civile – Articolo 2135 – Imprenditore agricolo

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

 

  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO;

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

  • attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
  • attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

 TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale

GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI: si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.;

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. 

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.

 ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA;

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.

 

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA

ENTI E IMPRESE FINO A DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DA ATTIVITÀ AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DA ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE E ACQUACOLTURA che indipendentemente dal numero di dipendenti, siano iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

TRASPORTATORI PROFESSIONALI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI NON ISCRITTI IN CATEGORIA 5

TRASPORTATORI DI RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO DI REGIONI DIVERSE DALLA REGIONE CAMPANIA

GESTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Si intendono per tali gli enti o le imprese che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti non pericolosi diversi da quelli trattati, per natura o composizione.

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI

 

PRODUTTORI

Addetti per unità locale

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 10

€ 120 (*)

€ 60 (*)

da 11 a 50

€ 180

€ 90

da 51 a 250

€ 300

€ 150

da 251 a 500

€ 500

€ 250

> 500

€ 800

€ 400

(*) se non appartenente ai soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1, DM 09/07/2010

Il contributo è previsto anche nel caso di soggetti, che pur non essendo obbligati all’adesione al Sistri, decidono di aderirvi. Per questo motivo è stato quantificato il contributo per coloro che hanno meno di dieci addetti e per i rifiuti non pericolosi.

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

PER ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a Kg. 200

€ 50

Da 1 a 5

Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400

€ 60

Da 6 a 10

Fino a Kg. 400

€ 60

 

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

IMPRENDITORI AGRICOLI

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a Kg. 200

€ 30

Da 1 a 5

Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400

€ 50

Da 6 a 10

Fino a Kg. 400

€ 50

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

€ 60

 

COMUNI DELLA CAMPANIA

Abitanti

Contributo rifiuti urbani

Inferiore 5.000 abitanti

€ 60

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

€ 90

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

€ 150

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

€ 250

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

€ 300

superiore o uguale a 500.000 abitanti

€ 400

 

TRASPORTATORI

Quantità annua autorizzata

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006

Fino a 3.000 tonn.

€ 120

€ 60

  

€ 0

Fino  a 6.000 tonn.

€ 140

€ 70

Fino a 15.000 tonn.

€ 180

€ 90

Fino a 60.000 tonn.

€ 250

€ 125

Fino a 200.000 tonn.

€ 350

€ 175

Oltre 200.000 tonn.

€ 500

€ 250

 

TRASPORTATORI

 

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006

Per ogni mezzo di trasporto

€ 150

€ 150

Fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo

Oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

Popolazione complessivamente servita autorizzata

Contributo Rifiuti Urbani

Inferiore a 5.000 abitanti

€ 60

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

€ 70

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

€ 90

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

€ 125

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

€ 175

superiore o uguale a 500.000 abitanti

€ 250

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

 

Contributo Rifiuti Urbani

Per ogni mezzo di trasporto

€ 150

 

DISCARICHE (D1, D5, D12)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo inerti

< 1.000

€ 300

€ 150

€ 100

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

€ 200

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

€ 300

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

€ 500

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

€ 700

tra 100.000 e 250.000

€ 2.500

€ 1.200

€ 1.000

tra 250.000 e 1.000.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 1.200

> 1.000.000

€ 4.000

€ 2.000

€ 1.500

 

DEMOLITORI E ROTTAMATORI

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 300

tra 1.000 e 5.000

€ 500

tra 5.000 e 20.000

€ 800

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

oltre 100.000

€ 2.500

Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli

 

FRANTUMATORI

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

tra 100.000 e 250.000

€ 1.200

oltre 250.000

€ 1.500

 

 

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 300

tra 1.000 e 5.000

€ 500

tra 5.000 e 20.000

€ 800

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

oltre 100.000

€ 2.500

 

 

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

oltre 100.000

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) (*)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

(*) Inclusi gli impianti produttivi di recupero

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13)

E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) (*)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

(*) Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E GESTIONE ANAEROBICA (R3)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo  rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

oltre 100.000

€ 1.200

 

 

CONSORZI

INTERMEDIARI

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA’ DI SERVIZI

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

€ 2.500

€ 100

€ 100

 

 

TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI

CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

€ 100

€ 500

 

Note ai contributi

Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell’anno precedente.

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.

Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.

 

  • Data inserimento: 16.04.18