Sistri: il versamento del contributo annuale va fatto entro il 30/04/2018
La scadenza per effettuare il pagamento del contributo annuale Sistri è il 30/04/2018 e riguarda tutti i soggetti obbligati all’adesione al Sistri e a quelli che aderiscono volontariamente.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno riportare di seguito quali sono le varie di tipologie di contributo Sistri previste dall’attuale normativa, al fine di potere permettere a chi ne è interessato di quantificare l’importo da versare, entro il 30/04/2018.
Effettuato il pagamento del contributo, dovranno essere comunicati al Sistri gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri.
Vale la pena di dare evidenza della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per coloro che non effettuano il pagamento del contributo Sistri, che va da euro 2.600 a euro 15.500. Nel caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal Sistri nei confronti del trasgressore.
Quali sono gli enti e le imprese produttori iniziali obbligati ad aderire al SISTRI che devono effettuare il versamento del contributo annuale
Gli enti e le imprese produttrici di rifiuti che hanno l’obbligo di aderire al SISTRI, sono quelle riportate di seguito:
ENTI E IMPRESE CON PIÙ DI DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DERIVANTI DA:
- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Codice Civile – Articolo 2135 – Imprenditore agricolo
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.
Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO;
Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:
- attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
TRASPORTATORI A TITOLO PROFESSIONALE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale
GESTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI: si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011 ss.mm.ii.;
OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5.
ENTI E IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NELLA REGIONE CAMPANIA;
Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006 ss.mm.ii.
CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI FACOLTATIVA
ENTI E IMPRESE FINO A DIECI DIPENDENTI PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DA ATTIVITÀ AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI che, indipendentemente dal numero di dipendenti, siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DA ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE E ACQUACOLTURA che indipendentemente dal numero di dipendenti, siano iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese e conferiscano i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
TRASPORTATORI PROFESSIONALI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI NON ISCRITTI IN CATEGORIA 5
TRASPORTATORI DI RIFIUTI URBANI DEL TERRITORIO DI REGIONI DIVERSE DALLA REGIONE CAMPANIA
GESTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
NUOVI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Si intendono per tali gli enti o le imprese che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti non pericolosi diversi da quelli trattati, per natura o composizione.
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI
PRODUTTORI |
||
Addetti per unità locale |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 10 |
€ 120 (*) |
€ 60 (*) |
da 11 a 50 |
€ 180 |
€ 90 |
da 51 a 250 |
€ 300 |
€ 150 |
da 251 a 500 |
€ 500 |
€ 250 |
> 500 |
€ 800 |
€ 400 |
(*) se non appartenente ai soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1, DM 09/07/2010
Il contributo è previsto anche nel caso di soggetti, che pur non essendo obbligati all’adesione al Sistri, decidono di aderirvi. Per questo motivo è stato quantificato il contributo per coloro che hanno meno di dieci addetti e per i rifiuti non pericolosi.
N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
CONTRIBUTI RIDOTTI (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010) PER ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI |
||
Addetti per unità locale |
Quantitativi annui |
Contributo |
Da 1 a 5 |
Fino a Kg. 200 |
€ 50 |
Da 1 a 5 |
Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400 |
€ 60 |
Da 6 a 10 |
Fino a Kg. 400 |
€ 60 |
CONTRIBUTI RIDOTTI (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010) IMPRENDITORI AGRICOLI |
||
Addetti per unità locale |
Quantitativi annui |
Contributo |
Da 1 a 5 |
Fino a Kg. 200 |
€ 30 |
Da 1 a 5 |
Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400 |
€ 50 |
Da 6 a 10 |
Fino a Kg. 400 |
€ 50 |
CONTRIBUTI RIDOTTI (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010) COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI |
€ 60 |
COMUNI DELLA CAMPANIA |
|
Abitanti |
Contributo rifiuti urbani |
Inferiore 5.000 abitanti |
€ 60 |
Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
€ 90 |
Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
€ 150 |
Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
€ 250 |
Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
€ 300 |
superiore o uguale a 500.000 abitanti |
€ 400 |
TRASPORTATORI |
|||
Quantità annua autorizzata |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006 |
Fino a 3.000 tonn. |
€ 120 |
€ 60 |
€ 0 |
Fino a 6.000 tonn. |
€ 140 |
€ 70 |
|
Fino a 15.000 tonn. |
€ 180 |
€ 90 |
|
Fino a 60.000 tonn. |
€ 250 |
€ 125 |
|
Fino a 200.000 tonn. |
€ 350 |
€ 175 |
|
Oltre 200.000 tonn. |
€ 500 |
€ 250 |
TRASPORTATORI |
|||
|
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006 |
Per ogni mezzo di trasporto |
€ 150 |
€ 150 |
Fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo Oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo |
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA |
|
Popolazione complessivamente servita autorizzata |
Contributo Rifiuti Urbani |
Inferiore a 5.000 abitanti |
€ 60 |
Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti |
€ 70 |
Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti |
€ 90 |
Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti |
€ 125 |
Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti |
€ 175 |
superiore o uguale a 500.000 abitanti |
€ 250 |
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA |
|
|
Contributo Rifiuti Urbani |
Per ogni mezzo di trasporto |
€ 150 |
DISCARICHE (D1, D5, D12) |
|||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
Contributo inerti |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
€ 100 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
€ 200 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
€ 300 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
€ 500 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
€ 700 |
tra 100.000 e 250.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
€ 1.000 |
tra 250.000 e 1.000.000 |
€ 3.000 |
€ 1.500 |
€ 1.200 |
> 1.000.000 |
€ 4.000 |
€ 2.000 |
€ 1.500 |
DEMOLITORI E ROTTAMATORI |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 300 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli
FRANTUMATORI |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 900 |
tra 100.000 e 250.000 |
€ 1.200 |
oltre 250.000 |
€ 1.500 |
INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 300 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo |
< 1.000 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 1.200 |
IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) (*) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
(*) Inclusi gli impianti produttivi di recupero
ATTIVITA’ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) (*) |
||
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti pericolosi |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 300 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 500 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 800 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 1.200 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 1.800 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 2.500 |
€ 1.200 |
(*) Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E GESTIONE ANAEROBICA (R3) |
|
Quantità in tonnellate/anno |
Contributo rifiuti non pericolosi |
< 1.000 |
€ 150 |
tra 1.000 e 5.000 |
€ 250 |
tra 5.000 e 20.000 |
€ 400 |
tra 20.000 e 50.000 |
€ 600 |
tra 50.000 e 100.000 |
€ 900 |
oltre 100.000 |
€ 1.200 |
CONSORZI |
INTERMEDIARI |
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA’ DI SERVIZI |
Contributo unico annuo |
Contributo unico annuo |
Contributo unico annuo |
€ 2.500 |
€ 100 |
€ 100 |
TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI |
CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA |
Contributo unico annuo |
Contributo unico annuo |
€ 100 |
€ 500 |
Note ai contributi
Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.
I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell’anno precedente.
Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.
Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.
Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.