TARI – Nuovo Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani per i comuni del Consiglio di bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Entro il 31 gennaio 2023 gli aventi diritto devono comunicare la quantità di superfici non rilevanti ai fini tariffari

L’Assemblea del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” ha approvato un nuovo regolamento di disciplina della TARI applicabile in tutti i Comuni facenti parte dell’organismo stesso .

Per quanto concerne la Provincia di Vicenza, questa nuova regolamentazione riguarda i Comuni serviti dal gestore ETRA Spa ovvero l’altopiano di Asiago e la quasi totalità dei Comuni dell’area Bassanese.

In particolare, si riporta un estratto dell’Art. 11 che recita:

“[…] non sono in nessun caso assoggettabili a tariffa i locali e le aree, chiaramente e precisamente delimitate ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine:

  1. a) la condizione dell’avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa deve essere dimostrato dal titolare dell’utenza, a pena di decadenza, mediante idonea attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di trattamento entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;

[…] Parimenti rimangono escluse dal computo della superficie assoggettabile a tariffa le aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio dell’attività produttiva di rifiuti speciali[…]

  1. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali (art. 1, comma 682, lettera a), n. 5) della Legge 147/2013) è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla Tariffa in misura pari al rapporto tra quantità di rifiuti speciali e rifiuti totali prodotti in tali aree. […]
  2. L’onere della prova e della comunicazione dell’inidoneità a produrre rifiuti urbani e/o della produzione di rifiuti speciali rimane in capo all’utenza che intende avvalersene. […]

 

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato l’obbligo di allegare la planimetria aziendale alla documentazione per ottenere lo sgravio, si consiglia una preventiva ricognizione delle superfici aziendali attualmente sottoposte alla TARI.

In allegato il “ Regolamento unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva” e la modulistica predisposta da Etra Spa per le varie tipologie di riduzione.

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  • Data inserimento: 23.01.23