TASSA SUI LIBRI SOCIALI – IL VERSAMENTO

Adempimento in scadenza il prossimo 18 marzo

Il prossimo 18.3.2024 (il 16.3 cade di sabato) scade il termine entro il quale le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) devono provvedere a versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

È già stato chiarito, con circolare 108/E 1996, che sono altresì obbligate al versamento anche le:

  • società poste in liquidazione ordinaria;
  • società che sono sottoposte a procedure concorsuali, qualora permanga l’obbligo di tenuta dei libri da sottoporre a vidimazione.

Per le società costituite a fine 2023 con chiusura del primo esercizio il 31.12.2024, la tassa in questione deve essere riversata (oltre che in fase di costituzione) entro il prossimo 18.3.2024 avendo la stessa carattere “annuale” e non per esercizio.

Sono esonerati dal pagamento della tassa annuale sui libri sociali:

  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • consorzi che non assumono la forma di società consortili;
  • società di capitali dichiarate fallite;
  • società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad altro Ente di formazione sportiva a condizione che l’atto costitutivo sia conforme a quanto previsto dalla Legge n. 289/2002.

L’importo da versare è determinato forfettariamente sulla base del capitale sociale / fondo di dotazione della società esistente all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

  • 309,87                     società con C.S. o Fondo di dotazione all’1.1.2024 inferiore a € 516.456,90
  • € 516,46                      società con C.S. o Fondo di dotazione all’1.1.2024 superiore a € 516.456,90

Gli importi versati sostituiscono la tassa di concessione governativa dovuta per la vidimazione dei libri sociali, sono deducibili dall’IRES/IRAP e sono dovuti in misura forfettaria a prescindere dal numero di registri o dalle pagine utilizzate nell’anno.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e potrà eventualmente essere compensato con crediti nella disponibilità della società. I dati andranno esposti nella sezione erario utilizzando il codice tributo “7085” ed anno di riferimento “2024”.

Per le società neocostituite successivamente all’1.1.2024, il versamento per l’anno di inizio (2024) deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il bollettino di c/c/p n. 6007. Per gli anni successivi il versamento avverrà nelle modalità ordinarie utilizzando il modello F24.

  • Data inserimento: 04.03.24
  • Inserito in:: IVA FISCO
  • Notizia n.: 6147