E’ stato richiesto all’Albo nazionale gestori ambientali di chiarire se fosse obbligatoria l’iscrizione in categoria 2 bis, per conferire i rifiuti prodotti dalla propria attività, anche se assimilati agli urbani, ai centri di raccolta di cui al D.M 08 aprile 2008. Si precisa che tale normativa disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Il Comitato nazionale dell’Albo con la circolare prot. 437/ALBO/Pres del 29/05/2015 ha chiarito che, per quanto riguarda la categoria 2 bis, non esiste una distinzione tra rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati agli urbani. Quindi le imprese che intendono trasportare i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, anche se assimilati agli urbani, hanno l’obbligo di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis.
Si allega circolare del Comitato nazionale prot. 437/Albo/Pres del 29/05/2015.
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