“Ecocentri comunali”: per accedere è obbligatoria la sola scheda per la consegna dei rifiuti e non più il formulario
La normativa di riferimento è stata modificata più volte nel corso degli anni. L’ultima versione ci porta ad affermare che non esiste più l’obbligo del formulario per il trasporto dei rifiuti, per le aziende che accedono agli “ecocentri” comunali, con i loro rifiuti assimilati agli urbani. Oggi è sufficiente la scheda per la consegna dei rifiuti. Di seguito si riporta la più recente formulazione della norma di riferimento e la scheda “tipo” da utilizzare per accedere agli “ecocentri” comunali, con i propri rifiuti (sempre che questo sia previsto dal regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
Ultima versione dell’articolo 193 del dlgs 152/2006
1. per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al Sistri di cui all’articolo 188/bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
5. …………le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi al centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o i cento litri l’anno.
Annotazioni
Con questa ultima versione della normativa, appare chiaro, con l’inserimento della frase sottolineata sopra, che non sussiste più l’obbligo dell’utilizzo del formulario per il trasporto dei rifiuti assimilati (quindi urbani) presso gli ecocentri. Si evidenzia che i rifiuti speciali assimilati agli urbani, diventano urbani a tutti gli effetti per effetto dell’articolo 184, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 152/2006
Scheda da utilizzare per la consegna dei rifiuti (assimilati) ai centri di raccolta comunali della Regione Veneto (scheda integrata con quanto richiesto al punto 16 della Delibera della Giunta Regionale n. 3043 del 20/10/2009)
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Centro di raccolta |
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Via e numero civico |
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Cap |
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Telefono |
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Fax |
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Descrizione tipologia del rifiuto........................
Codice dell'Elenco dei rifiuti.............................
Azienda...............................
Partita IVA o codice fiscale .........................
Targa del mezzo che conferisce .......................
Quantitativo conferito al centro di raccolta................ Unità di misura............