Il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per il 2025 deve essere effettuato entro il 17 marzo 2025, poiché il 16 marzo cade di domenica. Tale adempimento, obbligatorio per le società di capitali, garantisce la regolarità contabile e previene sanzioni, consentendo, in caso di ritardo, l'applicazione del ravvedimento operoso per ridurre l'impatto delle eventuali sanzioni.
Chi deve effettuare il versamento?
Società obbligate
L’obbligo di versare la tassa interessa esclusivamente le società di capitali. Tra queste rientrano:
Come già chiarito con circolare 108/E 1996, sono obbligate al versamento anche le:
Esoneri
Sono esonerati dall’obbligo del pagamento della tassa annuale:
Modalità di versamento e scadenza
Per società nuove
Se la società è di nuova costituzione, il versamento della tassa deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA con bollettino di conto corrente postale, intestato ad “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007.
Per società già operative
Per le società già in attività, la scadenza è strettamente legata al versamento dell’IVA dell’anno precedente:
Calcolo dell’importo della tassa
L’importo da versare è determinato forfettariamente sulla base del capitale sociale / fondo di dotazione della società esistente all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:
La tassa per la vidimazione dei libri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap.
Nel caso di eventuali variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione successive al 1°gennaio 2025, pur essendo registrate prima del versamento della tassa per l’anno 2025, non incidono sul calcolo dell’anno in corso, ma saranno rilevanti per il successivo anno di riferimento (2026).
Si precisa che una società che trasferisce la propria sede legale in una diversa circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver già effettuato il pagamento della tassa, non sarà tenuta a versarla nuovamente. Inoltre, il trasferimento della sede legale non richiede una nuova vidimazione dei libri sociali.