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VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI 2025

Scadenza e pagamento

Il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali per il 2025 deve essere effettuato entro il 17 marzo 2025, poiché il 16 marzo cade di domenica. Tale adempimento, obbligatorio per le società di capitali, garantisce la regolarità contabile e previene sanzioni, consentendo, in caso di ritardo, l'applicazione del ravvedimento operoso per ridurre l'impatto delle eventuali sanzioni.

Chi deve effettuare il versamento?

Società obbligate

L’obbligo di versare la tassa interessa esclusivamente le società di capitali. Tra queste rientrano:

  • società per azioni (Spa);
  • società a responsabilità limitata (Srl) (ordinarie, semplificate, a capitale ridotto);
  • società in accomandita per azioni;
  • altri enti specifici (come società consortili a responsabilità limitata e consorzi tra enti territoriali).

Come già chiarito con circolare 108/E 1996, sono obbligate al versamento anche le:

  • società poste in liquidazione ordinaria;
  • società che sono sottoposte a procedure concorsuali, qualora permanga l’obbligo di tenuta dei libri da sottoporre a vidimazione.

Esoneri

Sono esonerati dall’obbligo del pagamento della tassa annuale:

  • imprese individuali e società personali (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • società cooperative e società di mutua assicurazione;
  • società di capitali dichiarate fallite;
  • enti non economici;
  • le aziende ospedaliere;
  • le aziende sociosanitarie;
  • le associazioni e le fondazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche).

Modalità di versamento e scadenza

Per società nuove

Se la società è di nuova costituzione, il versamento della tassa deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA con bollettino di conto corrente postale, intestato ad “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007.

Per società già operative

Per le società già in attività, la scadenza è strettamente legata al versamento dell’IVA dell’anno precedente:

  • scadenza: il pagamento deve essere effettuato entro il 16 marzo. Se questa data cade in un giorno festivo o nel weekend, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo;
  • mediante il modello F24 indicando il codice tributo “7085”, che identifica la "Tassa annuale di vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Calcolo dell’importo della tassa

L’importo da versare è determinato forfettariamente sulla base del capitale sociale / fondo di dotazione della società esistente all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento ed ammonta a:

  • 309,87                       società con C.S. o Fondo di dotazione all’1.1.2025 inferiore a € 516.456,90
  • € 516,46                       società con C.S. o Fondo di dotazione all’1.1.2025 superiore a € 516.456,90

La tassa per la vidimazione dei libri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap.

Nel caso di eventuali variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione successive al 1°gennaio 2025, pur essendo registrate prima del versamento della tassa per l’anno 2025, non incidono sul calcolo dell’anno in corso, ma saranno rilevanti per il successivo anno di riferimento (2026).

Si precisa che una società che trasferisce la propria sede legale in una diversa circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver già effettuato il pagamento della tassa, non sarà tenuta a versarla nuovamente. Inoltre, il trasferimento della sede legale non richiede una nuova vidimazione dei libri sociali.

  • Data inserimento: 10.03.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6657