e la notizia Ambiente:
Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria
n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
36 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
non tiene il “Registro del Sistema” o che lo
tenga in modo incompleto o inesatto.
Sono applicate sanzioni per “Registro del Sistema” che
non sia conforme alle disposizioni di legge o non ri-
spetti il formato stabilito dal Ministero dell’ambiente
Gli operatori dei sistemi fissi in funzione e temporane-
amente fuori servizio composti di uno o più contenitori
interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in
risposta ad un rischio incendio specifico, comunque re-
lativi ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3
kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obbli-
go di tenere il “Registro del Sistema”.
Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti-
po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti-
tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran-
te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di
smaltimento definitivo.
La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un siste-
ma di protezione antincendio è indicata nel registro di
sistema.
Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per
un sistema di protezione antincendio non è indicata
nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichet-
ta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata
da personale certificato.
Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre
informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della
società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione
o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control-
li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del
Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per-
tinenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di
cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce)
n. 842/2006.
Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo-
dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata
nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale
certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.
Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio-
ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA.
Obblighi e sanzioni applicate
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
tiene il registro del sistema previsto dall’articolo 2 del
Regolamento (CE) n. 1497/2007, è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da. 7.000,00 euro a
100.000,00 euro.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che
tiene il “Registro del Sistema” in modo incompleto,
inesatto o comunque non conforme alle disposizioni
di legge , in quanto applicabili, è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a
100.000,00 euro.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu-
ro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’ope-
ratore non rispetti il formato del “Registro del Siste-
ma” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n. 43,
che deve essere pubblicato nel sito web del Ministero
dell’ambiente.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
mette a disposizione dell’autorità competente (Mini-
stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il
“Registro del Sistema”, è punito con sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Definizione di operatore
Operatore:
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso.
Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone
Le persone che svolgono le attività sotto riportate, de-
vono essere in possesso del pertinente certificato rila-
sciato da un organismo di certificazione, a seguito del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-
lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e
n. 306/2008.
Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-
tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-
sone delle imprese certificate:
a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)installazione;
4)manutenzione o riparazione;
b)persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)installazione;
4)manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono.
In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n.
1497/2007
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3
contenimento
1.
Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
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Venerdì
17
maggio
2013