InformaImpresa 10/2013 - page 11

li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria
dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’ap-
plicazione della direttiva 2006/40/Ce.
2.
Le imprese che svolgono le seguenti attività devono
iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu-
zione:
a) installazione, manutenzione o riparazione di appa-
recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
b)installazione, manutenzione o riparazione di impian-
ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte-
nenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com-
mutatori ad alta tensione;
d)recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet-
to serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im-
pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto-
re.
3.
Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettua-
te presso la Camera di commercio competente esclu-
sivamente per via telematica, con le modalità di cui
all’articolo 13, comma 7.
4.
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun-
que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e
2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri-
zione viene effettuata presso la Camera di commer-
cio competente esclusivamente per via telematica,
con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
5.
L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per
ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 9
Obbligo di certificazione e attestazione
1.
Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono esse-
re in possesso del pertinente certificato rilasciato
da un organismo di certificazione designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento
di un esame teorico e pratico basato sui requisiti mi-
nimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre-
viste negli allegati rispettivamente dei regolamen-
ti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n.
306/2008.
2.
Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certifica-
to provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono
conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto
certificato provvisorio, il certificato di cui al comma
1.
3.
Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di
un attestato rilasciato da un organismo di attestazio-
ne di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del com-
pletamento di un corso di formazione basato sui re-
quisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste nell’allegato del regolamento (Ce) n.
307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni
lavorativi dal completamento del corso di formazio-
ne.
4.
Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci
anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certifica-
zione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ul-
timo su domanda dell’interessato.
5.
Le imprese possono svolgere le attività di cui all’arti-
colo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in conse-
gna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso
del pertinente certificato rilasciato da un organismo
di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa
nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui
all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del pre-
sente decreto.
Le imprese devono conseguire il certificato entro
sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui
all’articolo 10, comma 2.
6.
L’obbligo di certificazione non si applica alle seguen-
ti attività effettuate nel luogo di produzione:
a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse
di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento
(Ce) n. 303/2008;
b)fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi
componenti di impianti fissi di protezione antincen-
dio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di
cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n.
304/2008.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 10
Certificati provvisori
1.
Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di
un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal
termine entro cui tali persone devono conseguire il
certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certifica-
to provvisorio riporta le attività contemplate nonché,
ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, para-
grafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data
di scadenza.
2.
Le imprese che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di
un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal
termine entro cui tali imprese devono conseguire il
certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato
provvisorio riporta le attività che il titolare è autoriz-
zato a svolgere e la data di scadenza.
3.
Le persone che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 1, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente secon-
do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale
domanda è presentata unitamente alla domanda di
iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara-
zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente possiede
un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle
attività di cui al comma 1, acquisita prima della data
di entrata in vigore del presente decreto e specifi-
cando, ove applicabile, la categoria di certificato di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.
303/2008 per la quale l’esperienza professionale è
posseduta.
4.
Le imprese che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 2, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman-
da è presentata unitamente alla domanda di iscri-
zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio-
InformaImpresa
11
Venerdì
17
maggio
2013
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook