InformaImpresa 10/2013 - page 16

i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.
La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di ca-
lore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 –Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al
regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di
controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di ca-
lore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati
ad effetto serra.
Il presente regolamento non si applica alle apparec-
chiature con impianti ermeticamente sigillati, etichet-
tati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di
gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 2 - Registro dell’apparecchiatura
1.
L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il
numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3,
paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di se-
guito denominato “il registro dell’apparecchiatura”.
2.
La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le ap-
parecchiature di refrigerazione, di condizionamen-
to d’aria o le pompe di calore è indicata nel registro
dell’apparecchiatura.
3.
Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra
dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condiziona-
mento d’aria o della pompa di calore non è indicata
nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti-
chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter-
minata da personale certificato.
4.
Una volta individuata la causa della perdita, questa
viene inserita nel registro dell’apparecchiatura.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 15
Registro dell’impianto
1.
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, con-
tenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra
tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura di cui all’ar-
ticolo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.
2.
Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen-
dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto
serra tengono il ‘Registro del Sistema di cui all’artico-
lo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007.
3.
Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor-
tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra-
fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato
del registro e le modalità della loro messa a dispo-
sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul
sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
4.
Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono mes-
si a disposizione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale (Ispra).
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516-
2007 - CE-1.pdf
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