InformaImpresa 10/2013 - page 15

ambiente
35 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
non tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o
che lo tenga in modo incompleto o inesatto.
Applicate sanzioni anche per il “Registro dell’Apparecchia-
tura” che non sia conforme alle disposizioni di legge o non
rispetti il formato stabilito dal’Ministero dell’ambiente.
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti
3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’ob-
bligo di tenere il “Registro dell’Apparecchiatura”.
Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti-
po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti-
tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran-
te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di
smaltimento definitivo.
Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra
dell’apparecchiatura non è indicata nelle specifiche
tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema,
l’operatore assicura che sia determinata da personale
certificato.
Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre
informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della
società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione
o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control-
li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del
Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per-
tinenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di
cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce)
n. 842/2006.
Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo-
dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata
nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale
certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.
Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio-
ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA.
Obblighi e sanzioni applicate
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
tiene il registro dell’apparecchiatura (o impianto) previ-
sto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da.
7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che
tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” in modo incom-
pleto, inesatto o comunque non conforme alle dispo-
sizioni di legge , in quanto applicabili,
è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro
a 100.000,00 euro.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu-
ro a 100.000,00 euro,
si applica anche qualora l’opera-
tore non rispetti il formato del “Registro dell’Apparec-
chiatura” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n.
43, che deve essere pubblicato nel sito web del Mini-
stero dell’ambiente.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
mette a disposizione dell’autorità competente (Mini-
stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il
“Registro dell’Apparecchiatura”, è punito con
sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00
euro.
Definizione di operatore
Operatore:
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso.
Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone
Le persone che svolgono le attività sotto riportate, de-
vono essere in possesso del pertinente certificato rila-
sciato da un organismo di certificazione, a seguito del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-
lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e
n. 306/2008.
Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-
tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-
sone delle imprese certificate:
a)
persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)installazione;
4)manutenzione o riparazione;
b)
persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)installazione;
4)manutenzione o riparazione;
c)
persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)
persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono.
In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n.
1516/2007
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3
contenimento
1.
Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b)riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
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