InformaImpresa 10/2013 - page 3

ambiente
31 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata
installazione di sistemi di rilevamento delle
perdite per impianti con più di 300 kg di gas
fluorurati.
La sanzione viene applicata anche nel caso di mancato con-
trollo annuale del sistema di rilevamento delle perdite.
Obbligo e sanzione applicata
L’operatore che non ottemperi agli obblighi di instal-
lazione di sistemi di rilevamento delle perdite, (e non
li controlli almeno una volta l’anno) nelle applicazio-
ni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pom-
pe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi
di protezione antincendio, che contengono 300 chilo-
grammi o più di gas fluorurati ad effetto serra elencati
nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006,
è puni-
to con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00
euro a 100.000,00 euro.
Tale obbligo di controllo è previsto dall’articolo 3, pa-
ragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in con-
formità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.
1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili.
Tali sistemi di rilevamento delle perdite
sono control-
lati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto
funzionamento.
Nel caso dei sistemi di protezione an-
tincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di
rilevamento delle perdite devono essere installati en-
tro il 4 luglio 2010.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene
già applicato un regime di ispezioni al fine di ottempe-
rare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono
anche soddisfare i requisiti del presente regolamento,
purché siano almeno altrettanto frequenti.
L’obbligo di installazione dei sistemi di rilevamento
perdite e di controllo è previsto dall’articolo 3, paragra-
fo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in conformità
a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1497/2007
e n. 1516/2007, in quanto applicabili.
Definizione di operatore
Operatore:
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso).
Ulteriori verifiche obbligatorie e chi può farle
Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica-
zioni fisse in questione, controlli per individuare even-
tuali perdite.
Tali verifiche possono essere effettuate
solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi-
stro nazionale delle persone delle imprese certificate,
previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.
Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate
con la seguente frequenza:
-
le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più
di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
-
le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più
di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
-
le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più
di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite
entro un mese
dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace.
In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n. 1497/2007
e n. 1516/2007
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3
Contenimento
1.Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b)riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
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