InformaImpresa 10/2013 - page 5

tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b)domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-
colo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-
coli 11 e 12.
8.I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-
fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-
ste dalle Camere di commercio.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Commissione delle Comunit europee - Rego-
lamento 1497 del 2007-1.pdf
- Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato
I-2.pdf
- Download Gas fluorurati - Reg.Ce 19 dicembre 2007 n.
1516-3.pdf
alla notizia 1033 su
e la notizia Ambiente:
Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria
n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
32 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
nelle attività di controllo delle perdite non si
avvale di persone in possesso del pertinente
certificato.
Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del-
le persone e delle imprese certificate e hanno superato
l’apposito esame possono effettuare le attività di controllo
delle perdite dei gas fluorurati.
Obbligo e sanzione applicata
L’operatore che nelle
attività di controllo
delle perdite
delle applicazioni fisse sotto riportate, non si avvale
di persone in possesso dello specifico certificato pre-
visto dall’articolo 9, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo-
re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro-
tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006
Definizione di operatore
Operatore:
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso).
Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone
Le persone che svolgono le attività di sotto riportate,
devono essere in possesso del pertinente certificato ri-
lasciato da un organismo di certificazione, a seguito del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-
lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e
n. 306/2008.
Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-
tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-
sone delle imprese certificate:
a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)installazione;
4)manutenzione o riparazione;
b)persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)installazione;
4)manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono.
Controlli obbligatori – periodicità - e chi può farli
Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica-
zioni fisse in questione, controlli per individuare even-
tuali perdite.
Tali verifiche possono essere effettuate
solo da personale certificato
e quindi iscritto al Regi-
stro nazionale delle persone delle imprese certificate,
previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.
Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate
con la seguente frequenza:
-
le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più
di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
-
le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più
di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
-
le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più
di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite
entro un mese
dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace.
In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n.
842/2006.
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 3
Contenimento
1.
Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
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