InformaImpresa 10/2013 - page 6

effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b)riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.
La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento 842/2006/CE - Articolo 5
Formazione e certificazione
1.
Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati
membri e consultandosi con i settori interessati, la
Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi-
zioni per il reciproco riconoscimento relativamente
ai programmi di formazione e certificazione sia per le
società sia per il personale interessato che interven-
gono nell’installazione, manutenzione o riparazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico-
lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie-
ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli
3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento completandolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamenta-
zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo
3.
2.
Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono
o adattano i propri requisiti di formazione e certifi-
cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para-
grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi
programmi di formazione e certificazione. Gli Stati
membri riconoscono i certificati rilasciati negli al-
tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera
prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per
motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro
Stato membro.
3.
L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a
che il personale interessato abbia ottenuto la neces-
saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com-
porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e
delle norme applicabili, e che egualmente disponga
della necessaria competenza in materia di preven-
zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati
ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e
delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione.
4.
Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano
che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi-
tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas
fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale
addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra-
fo 2 del presente articolo.
5.
Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il
formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre-
sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo
12, paragrafo 2.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 8
Obbligo di iscrizione al Registro nazionale
delle persone e delle imprese certificate
1.
Le seguenti persone devono iscriversi al Registro en-
tro 60 giorni dalla sua istituzione:
a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
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