ambiente
37 Emissioni in atmosfera: scadenza al 31
dicembre 2013.
La scadenza del
31 dicembre 2013
è rivolta a tutti i ge-
stori di impianti e stabilimenti che sono stati autorizzati
e che sono dunque in possesso di un decreto di autoriz-
zazione alle emissioni nell’atmosfera rilasciato dall’Ente
provinciale
nel periodo compreso tra il 1 luglio 1989 ed
il 1 gennaio 2000
ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988,
n. 203.
Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quella pas-
sata del 31 dicembre 2011, termine entro il quale dove-
vano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rilasciate
ad impianti esistenti alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 203/1988, anche in forma tacita.
Si ribadisce che le imprese che non hanno provveduto al
rinnovo delle autorizzazioni sono considerate in eserci-
zio senza autorizzazione, essendo decaduta la preceden-
te autorizzazione, dunque passibili di pesanti sanzioni
anche penali.
Breve analisi dell’adempimento
Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale”, il legislatore ha emanato una norma di “ri-
ordino” della quasi totalità della normativa ambientale,
accorpandola in un testo unico suddiviso in sei parti.
La parte quinta, che riguarda nello specifico le “Norme in
materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni
in atmosfera” ha istituito il principio di base in merito al
quale tutti gli impianti e gli stabilimenti che producono
emissioni devono essere autorizzati.
Tra le diverse novità introdotte dalla rivisitazione nor-
mativa, il nuovo provvedimento di autorizzazione merita
particolare attenzione prevedendo una scadenza delle
autorizzazioni di
15 anni
rinnovabile, cosa non prevista
dalla precedente normativa.
Come conseguenza è stata abrogata la vecchia normati-
va in materia di qualità dell’aria che faceva capo al D.P.R.
24.1988, n. 203 le cui autorizzazioni sarebbero rimaste
in corso di validità fino al loro rinnovo.
Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della
data di rilascio del precedente provvedimento di auto-
rizzazione entro i seguenti termini:
a) entro il 31 dicembre 2011, per impianti anteriori al
1988;
b) tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, per im-
pianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1°
gennaio 2000;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per
impianti che siano stati autorizzati in data successiva
al 31 dicembre 1999.
La mancata presentazione della domanda nei termini
sopra richiamati comporta la decadenza della preceden-
te autorizzazione.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate
ai sensi del ex D.P.R. 24 maggio 1988, n.203
La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rin-
novo del precedente provvedimento di autorizzazione
deve essere inoltrata:
1.da tutte le attività soggette;
2.seguendo la procedura ordinaria o tramite adesione
all’autorizzazione di carattere generale se in possesso
dei requisiti previsti;
3.entro il termine indicato comunque, anche se non so-
no stati effettuati interventi e/o modifiche all’impian-
to autorizzato;
4.prima del termine indicato, qualora si intenda installa-
re un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad un
altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare una
variazione di quanto già autorizzato)
Esclusioni
Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di at-
tività che vengono escluse dall’obbligo di autorizzazio-
ne, quali ad esempio gli
impianti di combustione
discipli-
nati dall’art.269 co 14:
1. impianti di combustione, compresi i gruppi elettro-
geni a cogenerazione, di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’Al-
legato X alla parte quinta del presente decreto, a ga-
solio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
2. impianti di combustione alimentati ad olio combu-
stibile, come tale o in emulsione, di potenza termica
nominale inferiore a 0,3 MW;
3. impianti di combustione alimentati a metano o a
GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
4. impianti di combustione, ubicati all’interno di im-
pianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas, di potenza termica nominale non superiore
a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle pro-
cedure autorizzative semplificate previste dalla par-
te quarta del presente decreto e tali procedure sono
state espletate;
5. impianti di combustione alimentati a biogas di cui
all’Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
di potenza termica nominale complessiva inferiore o
uguale a 3 MW;
6. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a
metano o a GPL, di potenza termica nominale infe-
riore a 3 MW;
7. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a
benzina di potenza termica nominale inferiore a 1
MW;
8. impianti di combustione connessi alle attività di
stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per
meno di 2200 ore annue, di potenza termica nomi-
nale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL
ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
Per maggiori informazioni rivolgersi al settore Ambiente
di Confartigianato in via Enrico Fermi, 134 a Vicenza ad
uno dei seguenti recapiti telefonici:
Gianluca Barausse 0444/168339
Alessio Strazzari 0444/168472
Giulia Fanchin 0444/168463
Fabrizio Mingardo 0444/168479
Chiara Zocca 0444/168474
Paolo Carmignato 0444/168359.
ambiente
38 Gas fluorurati: obbligo di dichiarazione
annuale entro il 31 maggio di ogni anno a
partire dal 2013.
L’obbligo riguarda gli operatori che detengono applicazio-
ni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di
calore e sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3
kg o più di gas fluorurati
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei
sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg
o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presen-
tare al Ministero dell’Ambiente per il tramite dell’Ispra
una dichiarazione contenente informazioni riguardanti
la quantità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati
relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti
nel relativo registro di impianto.
I gas fluorurati oggetto della dichiarazione sono quel-
li di cui all’Allegato I del Regolamento Comunitario
17/05/2006, n. 842
La scadenza per la presentazione
della dichiarazione annuale
Entro il 31/05 di ogni anno
gli operatori interessati de-
vono inviare la tramite procedura informatizzata, pre-
sente nel sito
, la dichiarazio-
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InformaImpresa
Venerdì 31 maggio
2013